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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 04/01/2012

LEGGE 214/2011: ECCO IL NUOVO QUADRO PREVIDENZIALE
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", cosiddetto decreto “Salva - Italia”.  Innumerevoli le novità previdenziali previste dalla riforma, contenute nell’art. 24, che hanno modificato sostanzialmente quanto disposto con le manovre estive (legge n.122/2010, legge n.111/2011 e legge n.148/2011). Occorre precisare che tutti coloro i quali hanno perfezionato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità entro il 31 dicembre 2011 conservano il diritto alla prestazione pensionistica con la normativa previgente. I lavoratori che acquisiranno entro il 31  dicembre del 2011 i requisiti (anagrafici e contributivi) utili per accedere al trattamento pensionistico che sono stati previsti dalla normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della  Legge n. 214/2011 possono richiedere, al proprio Ente previdenziale, la certificazione  del diritto alla pensione. Di seguito analizziamo le novità più importanti per quel che concerne il settore pensionistico, iniziando col dire che dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni. La pensione sarà determinata da due quote: la prima di tipo retributivo relativo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e la seconda di tipo contributivo relativo alle anzianità maturate dal 01 gennaio 2012.

Riguardo la pensione di vecchiaia la nuova normativa prevede che per le lavoratrici dipendenti del settore privato occorrano 62 anni nel 2012, 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, 65 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata, serviranno invece 63 anni e 6 mesi; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori e le  lavoratrici dipendenti del settore pubblico il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni. Per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata  il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia  è determinato in 66 anni. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e delle prestazioni degli invalidi civili e dei non udenti è incrementato di un anno, diventando quindi di 66 anni. Occorre precisare che i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia verranno aumentati a partire dal 2013 considerando la disciplina degli incrementi della speranza di vita, come era già stato previsto dall'art.12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

La nuova normativa elimina la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con il raggiungimento dei 40 anni di contributi. Il comma 10 dell’art.24 introduce la pensione anticipata, che si potrà raggiungere a partire dal 1 gennaio 2012 esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. A tali mesi previsti dal comma 10 occorrerà aggiungere gli incrementi delle speranza di vita come precisato dal successivo comma 12. A partire dal 2019 gli adeguamenti all’aumento delle speranze di vita non avviene più ogni 3 anni ma ogni 2 anni. Per i lavoratori che chiedono la pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni di età verrà applicata una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011. La percentuale applicata è pari all'1% per i primi 2 anni di anticipo rispetto ai 62 anni di età, mentre passa al 2% dal 3° anno in poi. Secondo quanto previsto dal comma 14 dell’art. 24 della nuova normativa, i nuovi requisiti non trovano applicazione per le lavoratrici che, in via sperimentale ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004, dal 2008 al 2015 conseguono la pensione sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome (ricordiamo che queste lavoratrici percepiranno la pensione calcolata interamente col sistema contributivo, meno vantaggioso dal punto di vista economico).

La possibilità di conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011 è prevista anche per: - i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; - i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; - i lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; - i lavoratori pubblici che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio. Sarà un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre n.214 (28 dicembre 2011), a determinare le modalità di attuazione delle deroghe, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini del beneficio. Il monitoraggio è affidato agli enti previdenziali sulla base della cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero. Occorre precisare che sono state abrogate le disposizioni del primo periodo del comma 21 art. 1 legge 148/2011, pertanto il pensionamento per il personale comparto scuola avverrà dal settembre dello stesso anno di maturazione dei requisiti.

La legge prevede, in via del tutto eccezionale, ed esclusivamente per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, la possibilità di poter accedere a 64 anni di età al diritto a pensione se in possesso, entro il 31 dicembre 2012, delle seguenti condizioni: a) per i lavoratori maturazione della quota 96 entro il 31 dicembre 2012; b) per le lavoratrici raggiungimento entro il 31 dicembre 2012 dei 60 anni età e di 20 anni di contribuzione. Si ricorda, infine, che nei confronti dei derogati si applicano le finestre mobili e l'incremento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita.
 
Infine, per i lavoratori impiegati in attività usuranti, viene confermato l'impianto originario che prevede come unica possibilità di uscita quella del meccanismo delle quote con l'applicazione della finestra mobile per la decorrenza della pensione. A decorrere dal 1 gennaio 2012, però, vengono cancellati i requisiti ridotti previsti dal decreto legislativo 67/2011 e, ai fini del riconoscimento dei benefici si fa riferimento al requisito ordinario previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla Tabella B, allegata alla legge 247 del 2007. Quindi per tutti i lavoratori che possono chiedere il beneficio intero per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l'anno), dal 2012 si applica quota 96, mentre per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 97, e per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 98. Dal 2013 si applica poi il requisito più elevato previsto dall'anzidetta tabella, ossia quota 97, incrementata anche dell'aumento relativo all'età legato alla speranza di vita, quindi quota 97+3 mesi. Per coloro che hanno tra 72 e 77 notti il requisito arriva a quota 98+3 mesi, mentre per coloro che hanno tra 64 e 71 notti il requisito arriva a quota 99 e tre mesi.

Valutare adesso in maniera completa e inequivocabile la portata della riforma è sicuramente molto difficile –afferma il Presidente Nazionale del Patronato Epas, Denis Nesci- poiché entrano in gioco innumerevoli fattori e sarà il tempo a dire se i numerosi cambiamenti introdotti saranno realmente riusciti a imprimere una nuova direzione al nostro Paese. Dal canto nostro –continua Nesci- non faremo assolutamente mancare il nostro apporto ai cittadini che si rivolgeranno a noi per chiarimenti e assi


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