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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 31/07/2019

Emendamento al Dl Crescita, prepensionamento con 5 anni di anticipo
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I lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito contributivo minimo per tale diritto, potranno usufruire di uno scivolo pensionistico se assunti da aziende con più di 1000 addetti. Questo è ciò che prevede un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso della conversione in legge del decreto-legge n.34/2019 (cd. decreto crescita). Questa previsione è inserita nel contratto di espansione in via sperimentale per il biennio 2019-2020, previo accordo con il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali. Sempre nell’accordo sindacale si potrà predisporre, appunto, il pagamento a carico dell'azienda di uno scivolo pensionistico per anticipare l'uscita della forza lavoro, ma questo solo per coloro che si trovano a non più di cinque anni dal raggiungimento della pensione. Chiaramente tale possibilità è prevista solo qualora si proceda all'assunzione di nuove professionalità da inserire all'interno dell’azienda.

Entrando pertanto nello specifico, l’impresa potrà concedere ai dipendenti un'indennità mensile adeguata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia che, per il momento, è fissata a 67 anni di età o dalla pensione anticipata ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini è di 41 anni e 10 mesi per le donne.  Il datore di lavoro potrà proporre tale scivolo solo nel caso in cui il lavoratore abbia maturato il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia ossia 20 anni di contribuzione.

Qualora l’interessato ha la possibilità raggiungere prima la pensione anticipata, il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali necessari al conseguimento del diritto, senza considerare il periodo già coperto dalla contribuzione figurativa.

Il lavoratore che non si trova nelle condizioni di poter beneficiare di tale prepensionamento, potrà avere una riduzione dell'orario di lavoro. È vero che, in questi casi, non sarà il lavoratore a scegliere ma è una procedura che potrà essere attivata a discrezione dell’azienda.


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