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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 02/08/2021

BREXIT: IL RECESSO CON ACCORDO DEL REGNO UNITO E DELL’IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA
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Come noto, il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’energia atomica è stato realizzato in una prima fase da un accordo, detto appunto Accordo di Recesso “Withdrawal Agreement” (WA), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 29 del 31 gennaio 2020. Il “WA” ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato ad essere applicato al Regno Unito il diritto dell’Unione Europea in materia di sicurezza sociale. Successivamente, al termine del periodo transitorio, in data 24 dicembre 2020, le Parti hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione “Trade and Cooperation Agreement” (TCA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 444 del 31 dicembre 2020. Il predetto accordo, dispone che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale “Protocol on social security coordination” (PSSC), costituente parte integrante del medesimo “TCA”, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato SSC-7 del medesimo “PSSC”.

Il “TCA” è stato ratificato dall’Unione Europea in data 29 aprile 2021 ma le Parti hanno convenuto di applicarlo, in via provvisoria, già dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2021 con decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di partenariato.

I due accordi hanno ambiti di applicazione distinti: il “WA” si riferisce ai cittadini dell'Unione Europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Al contrario, il “TCA” e il “PSSC”, che di esso fa parte, si applicano alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, non coperte dal “WA”.

A tale proposito occorre precisare che, in ogni caso, il “WA” continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020. Pertanto, il “TCA” costituisce la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA. Inoltre, con specifico riferimento alla materia della sicurezza sociale trova rilievo applicativo il “PSSC” che, insieme ai relativi allegati, costituisce parte integrante del “TCA”. Il “PSSC” è composto da 71 articoli e disciplina l’attuazione della materia previdenziale, con particolare riferimento all’istituto della totalizzazione dei periodi assicurati, rispettivamente maturati all’interno di ciascuno Stato. Inoltre, si applica alla materia degli ammortizzatori sociali, quali le prestazioni di disoccupazione e di malattia, maternità e paternità. Diversamente, esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo SSC.7, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, continuano a trovare attuazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.

Diversamente, per quanto attiene alle prestazioni di disoccupazione trovano applicazione gli articoli SSC.56 e SSC.57, di cui al capo 6 del “PSSC”. Il primo articolo stabilisce che l'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che siano considerati periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione applicabile.

Pertanto, l'applicazione della precedente disposizione è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste: periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione; periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, o periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Invece, l’articolo SSC.57 del “PSSC” stabilisce che se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, si prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Per quanto attiene alle prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro, sono previste nell’ambito di applicazione materiale del “PSSC”, con particolare riferimento all’art. SSC.3, par.1, lett. a) e b). In particolare, posto che come premesso continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020, ne consegue che, in base a tale disposizione, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del “WA” che per i destinatari del “PSSC”£.

Infatti, per il riconoscimento di tali prestazioni ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione del “WA”, continueranno ad applicarsi le specifiche disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo III del regolamento (CE) n. 987/2009.

Invece, con riferimento alle prestazioni familiari, si precisa che a fare data dall’entrata in vigore del “PSSC”, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, troverà applicazione la normativa nazionale sulle prestazioni familiari e quindi per l’Italia, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione ai Paesi terzi che non hanno stipulato con il nostro Paese convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari.

Pertanto, per quanto riguarda le richieste di prestazioni supplementari per orfani previste dalla legislazione britannica, il cui diritto è basato sul periodo di attività lavorativa svolto dal genitore deceduto, si precisa che fino al 31 dicembre 2020 veniva riconosciuto in base alle regole di coordinamento previste dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 e pertanto, le medesime sono oggi garantite ai soggetti a cui si applica il “WA”. Diversamente, per i soggetti a cui si applica il “PSSC” si attendono successive indicazioni da parte dell’Istituto sul riconoscimento di tali prestazioni da parte del Regno Unito.

Naturalmente, per la gestione delle situazioni soggettive rientranti nell’ambito di applicazione degli accordi internazionali, si rende necessario l’utilizzo di tecnologie preposte allo scambio d’informazioni tra gli enti previdenziali. Infatti, l’articolo 34 del “WA”, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale “EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information”. Diversamente, analoga disposizione non si rinviene nel “PSSC”, che però prevede all’art. SSC.59 rubricato “Cooperazione”, per le istituzioni un obbligo di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione. Pertanto, considerato che il Regno Unito si è dichiarato “EESSI ready” a far data da gennaio 2020, per lo scambio di informazioni tra il Regno Unito le Strutture territoriali dell’INPS, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative in conformità a quanto stabilito dal messaggio INPS n. 3040 del 4 agosto 2020.


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