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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 17/09/2021

Nuovo simulatore online per il riscatto laurea
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L’INPS rilascia un nuovo servizio on line per il supporto all’utenza. Tramite il messaggio n.3080/2021 del 13-09-2021, l’Istituto chiarisce che si tratta di un simulatore per orientare gli assicurati nella valutazione degli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici. Inoltre, l’utenza può accedervi liberamente poiché non occorrono credenziali per il suo utilizzo. Le informazioni sono inserite in modo anonimo dall’utente e pertanto, devono essere considerate puramente indicative e orientative. Infatti, soltanto a seguito di una presentazione formale della domanda di riscatto, il cui iter prevede la verifica della contribuzione effettivamente versata e degli ulteriori dati presenti negli archivi Inps da utilizzare per il calcolo, sarà data comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto. Tuttavia, gli utenti interessati potranno proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi con le proprie credenziali. In questo modo, l’utilizzo del servizio sarà integrato con la verifica dei dati dell’utente presenti negli archivi INPS (contribuzione versata, periodi lavorati, ecc…). In tal modo, le eventuali simulazioni saranno calcolate tenendo conto delle informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto. Il sistema di calcolo on line predisposto, attualmente mostra due risultati: il costo del riscatto con il meccanismo dell'aliquota percentuale (ultima retribuzione annua x aliquota di contribuzione vigente nella gestione previdenziale in cui si esercita il riscatto x il numero di anni di laurea da riscattare) e quello agevolato introdotto dal dl n. 4/2019 (minimale contributivo delle gestioni autonome x l'aliquota fissa del 33% x il numero di anni di laurea da riscattare).

Il nuovo simulatore è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso ed è raggiungibile tramite il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”> “Riscatto Laurea – Simulatore”. Nella sezione ad accesso riservato sarà possibile anche inoltrare la domanda di riscatto all’Istituto.  Lo strumento è stato predisposto per fornire informazioni sulle varie tipologie di riscatto e sui possibili vantaggi fiscali e consentirà di ottenere una simulazione orientativa del costo da sostenere e della sua eventuale rateizzazione. Inoltre, rilascerà ulteriori informazioni sulla decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e sul beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Il servizio è al momento disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione in quanto sia i periodi oggetto di riscatto che il periodo lavorativo sono successivi al 1995. In seguito, sarà rilasciata una versione aggiornata che consentirà la simulazione anche agli assicurati con periodi lavorativi e/o da riscatto anteriori al 1996 o, se in possesso di 18 anni di anzianità al 1996.

Si ricorda che, si possono riscattare: 1) i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; 2) i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; 3) i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; 4) i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;  5) i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:               1) diploma accademico di primo livello; 2)diploma accademico di secondo livello; 3) diploma di specializzazione; 4) diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662). Infine, i diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020 n.95.

In ogni caso, si resta in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Istituto sull’implementazione della nuova piattaforma.


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