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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 01/06/2022

Decreto Aiuti, indennità una tantum 200 euro
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Il Decreto aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, contiene le specifiche sulla cosiddetta “indennità una tantum” di 200 euro, che spetterà ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai percettori di disoccupazione e Rdc, ai lavoratori domestici e agli autonomi. Ai lavoratori dipendenti il bonus verrà erogato in busta paga, senza presentare domanda, a patto che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero dei contributi previdenziali dello 0.8%, riservato a chi ha una retribuzione imponibile, non superiore a 2,692 euro mensili (maggiorata del rateo di tredicesima). Il bonus verrà erogato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. In aggiunta a quanto sopra esposto, il lavoratore dovrà dichiarare al proprio datore di lavoro di non ricevere lo stesso bonus ad altro titolo.  Allo stesso modo, per i pensionati residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, i quali per l’anno 2021 abbiano un reddito personale IRPEF complessivo non superiore a 35,000 euro, l’INPS corrisponderà il bonus d’ufficio con la mensilità di luglio 2022. A tal proposito, ai fini del computo del reddito sono esclusi il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata. Anche per coloro che risultano titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individuerà l’ente incaricato di erogare l’indennità. L’indennità spetta parimenti in automatico ai disoccupati che hanno percepito nel mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL e ai disoccupati agricoli che hanno fruito della disoccupazione agricola nel 2022 (competenza 2021) di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949. Inoltre, l’Istituto erogherà la stessa indennità ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione Separata, ma in tal caso su domanda degli interessati. Inoltre, tali soggetti non devono essere titolari dello stesso trattamento erogato ad altro titolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche per questa categoria, l’indennità è corrisposta a coloro che hanno un reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a 35,000 euro per l’anno 2021. Nella previsione normativa vi sono poi altre categorie cui il bonus spetterà d’ufficio. Nello specifico, ne saranno beneficiari: i lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità onnicomprensive previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 (Decreto Sostegni-bis). Ne saranno destinatari inoltre, i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza. Si precisa che l’indennità non è corrisposta ai nuclei dove è presente almeno un beneficiario delle suddette indennità. Diversamente, dovranno presentare invece apposita domanda: i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a 35,000€ nel 2021; i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano un reddito derivante da suddetti rapporti non superiore a 35,000€ nel 2021; i lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.50/2022, alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, legge n. 335/1995; gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5,000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (18 maggio 2022); i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.50/2022 (18 maggio 2022).  


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