Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
sabato 20 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 05/12/2022

Gestione delle istruttorie per i riesami delle domande di indennità una tantum 200 euro
img

È possibile presentare il riesame, laddove ve ne fosse la necessità, per le domande di indennità una tantum previste dal Decreto Legge n.50/2022 cosiddetto “Decreto Aiuti”, a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

L’esito delle domande e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Istituto, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”.

Si precisa che il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data del 30/11/2022, oppure dalla data di conoscenza della reiezione se successiva. Dunque per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

L’INPS ribadisce i requisiti che permettevano l’accesso alle varie indennità. In particolare, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca si prevede che i relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, la citata disposizione prevede, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro. Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione, perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, l’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, è stato previsto che in tale categoria siano ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra. Anche per tali categorie di lavoratori, la norma precisa che l’indennità sia riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.

Invece, i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ne possono usufruire qualora nell’anno 2021, abbiano  almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possono fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. I  lavoratori autonomi occasionali– nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – devono essere privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e , nel medesimo arco temporale, devono essere titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Infine i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio devono far valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro ed essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

 

 


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura