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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 09/03/2023

Opzione donna, chiarimenti INPS
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L’INPS ha chiarito alcuni aspetti fondamentali delle categorie che possono accedere all’anticipo pensionistico cosiddetto opzione donna. Come noto, la legge di Bilancio 2023 prevede che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio per un massimo di due anni) possono accedere alla prestazione se si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per questa categoria il requisito anagrafico è di 58 anni a prescindere dalla presenza di figli.

1. Caregiver

Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, si forniscono le seguenti precisazioni:

  • il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza (la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18/02/2010 precisa che per la convivenza è sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento);
  • i mesi di assistenza alla persona con handicap devono essere continuativi;
  • lo status di disabilità grave si acquisisce dalla data dell’accertamento riportata nel verbale o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore;
  • nel caso di assistenza ad un parente o affine entro il secondo grado è prevista un’ulteriore condizione: i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap non devono essere in grado di prestare assistenza avendo compiuto 70 anni o essendo a loro volta affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti.

2. Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa

La norma in esame si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, oppure risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006. In merito si specifica che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

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