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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 16/05/2023

DL LAVORO, ASSEGNO DI INCLUSIONE
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), che interviene sulle misure di sostegno e inclusione con una revisione del reddito di cittadinanza. Importanti novità anche per le causali dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e sugli incentivi e agevolazioni all’assunzione. In particolare per quanto riguarda l’assegno di inclusione è concesso ai nuclei familiare con una persona con disabilità; un minorenne; un componente con almeno 60 anni. Occorrerà il possesso dei requisiti di cittadinanza o l’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia e determinate condizioni economiche. Per quanto riguarda la condizione economica da possedere congiuntamente:  

1. ISEE non superiore a 9.360€; nel caso di nuclei con minorenni, l’ISEE calcolato in base art 7 del DPCM n.159/2013;

2. reddito familiare inferiore a 6.000€ annui moltiplicata per la scala di equivalenza. Se il nucleo composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. la soglia è fissata a 7.560€ moltiplicata per la scala di equivalenza;

3. patrimonio immobiliare come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000€, non superiore a 30.000€;

4. patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000€: +2.000€ per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000€, incrementato di 1.000€ per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali incrementati di 5.000€ per ogni componente in condizione di disabilità; incrementati di 7.500€ per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Redditi e patrimoni non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio.

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’ISEE, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non rilevano:

1.l’ Assegno unico universale

2. il pagamento di arretrati

3. le misure di sostegno economico a carattere straordinario aggiuntive all’Assegno di inclusione individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;

4. le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione;

5. le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

6. le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE.

Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. O motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli e motoveicoli con agevolazioni per disabili.

Per quanto riguarda la condanne, nei dieci anni precedenti la richiesta, il beneficiario non deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

Non ha diritto all’Assegno di Inclusione, il nucleo in cui un componente, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie intervenute nei 12 mesi successivi alla richiesta delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Inoltre, dovrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Successivamente l’INPS informerà il richiedente che per ricevere il beneficio deve effettuare l’iscrizione presso il SIILS (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorrerà dal mese successivo alla sottoscrizione del suddetto patto di attivazione digitale sulla piattaforma dedicata.

A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare i beneficiari dovranno presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni.

I componenti del nucleo attivabili al lavoro (di età compresa tra i 18 e i 59 anni) saranno avviati ai centri dell’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Successivamente ogni 90 giorni i medesimi soggetti saranno tenuti a recarsi presso i centri per l’impiego per aggiornare le proprie posizioni.

Diversamente coloro che non rientrano tra i suddetti soggetti attivabili al lavoro, dovranno presentarsi esclusivamente presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.

Si specifica che per entrambe le categorie, la mancata presentazione comporterà la sospensione del beneficio.

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione, ovvero il beneficio economico del Supporto per la formazione e lavoro rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.  L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

 


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