Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
sabato 20 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 30/09/2022

Lavoro, busta paga più alta alle madri che tornano al lavoro
img

Per le lavoratrici madri del settore privato, che rientrano a lavoro dopo il congedo di maternità, entro l’anno 2022, la busta paga sarà più alta! Le stesse infatti potranno godere per un anno di uno sgravio pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico (di regola il 9,19% della retribuzione lorda). Lo spiega l’Inps nella Circolare n. 102/2022, con la quale dà attuazione ad una novella sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2022 solo per quest’anno.

Infatti, l’articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021, ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2022, una riduzione del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Lo sgravio opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale (resta, infatti, invariata l’aliquota di computo, pari al 33% dell’imponibile).

L’Inps spiega che il beneficio spetta alle sole dipendenti del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico), ivi compresi i non imprenditori (es. studi professionali, enti morali, associazioni, eccetera) e il settore agricolo. Spetta altresì alle titolari di rapporti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, part-time, apprendistato), di lavoro domestico, di lavoro intermittente nonché per le somministrate. Inoltre, ai fini della fruizione del beneficio in oggetto, è irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro sia già in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della misura, o sia stato attivato successivamente. Il beneficio, della durata di un anno, va inteso in senso “versatile”, in quanto non spetta solo alla lavoratrice che rientra al termine del congedo obbligatorio di maternità (vale a dire al termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro), ma si applica ancorché la lavoratrice «ritardi» il rientro per la fruizione del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora questo avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso però deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Consiste, appunto, in una riduzione del 50% della contribuzione che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga per il finanziamento della previdenza obbligatoria, e ciò a prescindere dall’entità della retribuzione erogata. In sostanza, per la durata di un anno, l’aliquota IVS si riduce dal 9,19% al 4,595% facendo aumentare la busta paga delle madri che riprendono il lavoro. Per i datori di lavoro invece tutto resta invariato. Infatti, non ci sono vantaggi e l'aliquota contributiva quella del 23,81%. Inoltre, l’Istituto aggiunge che la misura è cumulabile con lo sgravio dello 0,8% (rafforzato al 2% dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 dal cd. “Decreto legge Aiuti Bis”. In tal caso, pertanto, in ragione della cumulabilità dei due benefici, l’aliquota contributiva può ridursi sino al 2,595%. In merito alle modalità di richiesta dell’esonero, per la fruizione dello sgravio, il datore di lavoro, su richiesta della lavoratrice interessata, dovrà inoltrare all’Inps un’apposita istanza telematica. Ricevuta l’istanza l’ente previdenziale verificherà la spettanza dell’agevolazione fiscale, accertando la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro in servizio della lavoratrice madre dopo la fruizione del congedo di maternità. Al termine l’Ente attribuirà il codice di autorizzazione “OU” con validità dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi e il datore di lavoro. A questo punto pertanto, la lavoratrice madre potrà legittimamente vedersi riconoscere lo sgravio in busta paga. 

La normativa in oggetto rientra nella normativa di “riforma di welfare per le famiglie”, la cui attuazione si rinviene sia nella Legge di Bilancio del 2020, che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", indirizzato al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, sia a livello governativo. Si tratta del c.d. Family Act, che incide su materie diverse, quali: il sostegno all'occupazione femminile; la promozione della natalità; l'importanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli nonché sostegno dell'autonomia finanziaria dei giovani. Tra le varie novità anche quelle introdotte sul congedo di maternità delle lavoratrici autonome e sul congedo parentale per i genitori con figli fino a 12 anni. In particolare, il congedo obbligatorio del padre di 10 giorni, retribuito al 100%, introdotto in via sperimentale, diviene misura strutturale. Inoltre, anche per le madri lavoratrici autonome il congedo di maternità viene riconosciuto anche per i periodi antecedenti al congedo obbligatorio, ove si riscontrino gravi complicanze. Infine, in tema di congedo parentale, l’indennizzabilità al 30% dello stesso sale a nove mesi totali e fino ai 12 anni di vita dei figli. 


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura