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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 17/10/2023

Programmazione flussi di ingresso per il triennio 2023-2025
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Come noto, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023, il DPCM 27 settembre 2023, con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri residenti all’estero per il triennio 2023-2025. In particolare, le quote complessive per lavoro subordinato, di carattere stagionale e non stagionale, nonché per lavoro autonomo, per gli anni 2023-2025  saranno 452.000 così suddivise:

  • 136.000 cittadini stranieri per l'anno 2023;
  • 151.000 cittadini stranieri per l'anno 2024;
  • 165.000 cittadini stranieri per l'anno 2025.

Il DPCM, inoltre, distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando anche il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro. Di seguito si riporta schematicamente la descrizione delle quote d’ingresso previste dalla normativa in oggetto.

Nel periodo cui la norma fa riferimento, saranno ammessi in Italia, nell’ambito complessivo delle succitate quote, nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le quote totali indicate nel riquadro sottostante.

Pertanto, le quote complessive per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo saranno:

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Nell'ambito delle quote previste sarà poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di:

  1. permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  2. permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo lasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea.

Sarà inoltre autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea entro le seguenti quote:

Sarà poi consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di n. 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale,
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Nell’ambito delle quote complessive per lavoro stagionale previste per gli anni 2023-2025, saranno ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina che sono residenti all'estero entro le seguenti quote:

  • 82.550 unità per l'anno 2023;
  • 89.050 unità per l'anno 2024;
  • 93.550 unità per l'anno 2025.

Inoltre, è riservata una quota di 2.000 unità all'anno per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopraindicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Per il settore agricolo, sarà invece riservata una quota di 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopramenzionati, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane).

Infine, nell'ambito del settore turistico, è inoltre riservata prioritariamente, una quota di 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei predetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Sia per settore agricolo che turistico, tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Il decreto in oggetto stabilisce poi anche i termini per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate secondo e seguenti scadenze:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

 


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