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L’Indennità di Discontinuità Spettacolo (IDIS): le nuove regole del 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 26/01/2026

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha aggiornato la disciplina dell’Indennità di Discontinuità (IDIS), il sostegno economico rivolto ai lavoratori dello spettacolo con occupazione intermittente o frammentata.
Operativa dal 1° gennaio 2024 e introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n.?175, l’IDIS completa così il suo percorso evolutivo e si trasforma da misura sperimentale a istituto strutturale del welfare culturale italiano.
La norma offre una protezione stabile contro la precarietà tipica del settore, caratterizzato dall’alternanza tra periodi di produzione e fasi di inattività.
Il valore della riforma risiede nella capacità di coniugare sicurezza previdenziale e semplificazione procedurale: il Legislatore ha innalzato le soglie di accesso per estendere la platea dei beneficiari e ha eliminato vincoli non più funzionali, come l’obbligatorietà dei percorsi formativi.
In questo modo, l’IDIS garantisce continuità di reddito, promuove la trasparenza del mercato del lavoro e riduce il rischio di lavoro sommerso, consolidando la tutela dei professionisti del comparto.

A chi si rivolge l’IDIS
Dalle relazioni tecniche sull’attuazione della misura emerge un ampliamento strategico dei destinatari.
L’IDIS, oggi, non si limita a tutelare le figure artistiche, ma si estende all'intera filiera produttiva, purché i soggetti risultino iscritti e contribuenti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Possono accedere alla prestazione:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato, inclusi contratti per produzioni artistiche;
  • lavoro intermittente (a chiamata), anche senza obbligo di risposta, se riferito ad attività dello spettacolo;
  • lavoro subordinato part-time inerente attività riconducibili al settore;
  • lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) con contribuzione obbligatoria al Fondo;
  • altre prestazioni autonome artistiche o tecniche inquadrate nell’ambito dello spettacolo come maschere, custodi, operatori di cabina e addetti ai servizi logistici.
    L’elemento essenziale non è tanto la denominazione formale del contratto, quanto la contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e l’effettiva attività nello spettacolo.

Requisiti per accedere all’indennità
Per poter presentare domanda di IDIS per l’anno 2025 (presentazione nel 2026), è necessario:
1. Requisito reddituale
Il reddito complessivo ai fini IRPEF dell’anno di imposta precedente (2025) non deve superare 35.000 euro. Questa soglia è stata innalzata rispetto agli anni precedenti.
2. Requisito contributivo
Regola generale: almeno 51 giornate di contribuzione al FPLS accreditate nell’anno precedente alla domanda.
Deroga per attori cinematografici e dell’audiovisivo: il requisito può considerarsi soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato:

  • almeno 15 giornate nell’anno precedente, oppure
  • almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti.
    Ai fini del computo non si considerano giornate già riconosciute a titolo di IDIS, ALAS o NASpI nel medesimo anno.

3. Altri requisiti personali

  • essere cittadino UE o cittadino straniero con regolare soggiorno in Italia;
  • essere residenti in Italia da almeno un anno;
  • avere reddito da lavoro prevalente derivante da attività soggette a iscrizione al FPLS;
  • non essere titolari di pensione diretta;
  • non essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno di riferimento, salvo le eccezioni previste.

Come si calcola l’importo dell’IDIS
L’indennità viene erogata in un’unica soluzione e si basa sulle giornate contributive accreditate al FPLS nell’anno precedente alla domanda. Secondo la disciplina vigente e la scheda servizio INPS:

  • il numero di giornate indennizzabili corrisponde a un terzo delle giornate contributive accreditate nell’anno precedente (es. 90 giornate → 30 giornate indennizzate), detratte le giornate già indennizzate o coperte da altre contribuzioni;
  • è previsto un massimo di 312 giornate annue indennizzabili.

L’importo giornaliero è calcolato sulla base della retribuzione media giornaliera imponibile e non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

Contribuzione figurativa e regime fiscale
Durante il periodo di fruizione dell’IDIS, è riconosciuta contribuzione figurativa fino a un limite determinato dal Fondo, utile anche per il conseguimento di requisiti pensionistici futuri.
L’indennità concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e l’INPS rilascia le relative certificazioni fiscali (es. CUS/CU).

Regole di cumulabilità
Secondo le fonti normative disponibili e la prassi consolidata:

  • l’IDIS non è cumulabile con prestazioni come NASpI, ALAS o altre indennità di disoccupazione per lo stesso periodo contributivo;
  • restano incompatibili, per le stesse giornate, prestazioni di malattia, infortunio o assegno ordinario di invalidità, salvo eventuale opzione per l’IDIS;
  • la disciplina di cumulabilità con cariche pubbliche o altre indennità può essere soggetta a specifiche condizioni normative che richiedono verifica caso per caso.

Termini per la presentazione della domanda
Il servizio per la presentazione delle domande è stato attivato dal 19 gennaio 2026 ed è disponibile fino al 30 aprile 2026 incluso.
Se tale giorno cade di domenica o in festività, la scadenza si estende al primo giorno lavorativo successivo. L’istruttoria delle domande da parte dell’INPS è prevista a partire da maggio 2026, con conclusione stimata entro il 30 settembre 2026, salvo eventuali ulteriori indicazioni dell’Istituto.

Il ruolo del Patronato
La compilazione e l’invio della domanda richiedono dichiarazioni di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per questo motivo il supporto di un Patronato è strategico: l’ente può assistere il lavoratore nella gestione telematica dell’istanza, nella verifica dei requisiti e nell’eventuale presentazione di istanze di riesame entro 30 giorni in caso di esito negativo.

Nota finale
La disciplina dell’IDIS è soggetta a interpretazioni applicative che possono essere aggiornate da circolari o messaggi ufficiali dell’INPS.
La presente guida si basa sulle fonti normative e istituzionali disponibili al momento e può essere integrata con successivi chiarimenti dell’Istituto.