Blog

indietro

Congedo Parentale: le indicazioni INPS sull’estensione a 14 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 27/01/2026

img

Con il Messaggio n. 251 del 26/01/2026, l’INPS ha fornito le prime indicazioni amministrative e procedurali relative all’estensione del limite temporale per la fruizione del congedo parentale, introdotta dalla legge n. 199 del 30/12/2025, (legge di Bilancio 2026).
In particolare, il Messaggio chiarisce il contenuto della novità normativa, ambito soggettivo di applicazione, decorrenza e modalità di presentazione delle domande, offrendo un quadro operativo di riferimento per lavoratori e operatori.

Il quadro normativo di riferimento
La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 219, interviene sul Testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), modificando gli articoli 32, 34 e 36.
La modifica riguarda l’arco temporale entro il quale è possibile fruire del congedo parentale, che viene esteso: da 12 a 14 anni per i genitori lavoratori dipendenti.

Le nuove regole per i dipendenti
Come chiarito dall’INPS, in caso di nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del congedo di maternità obbligatoria per la madre lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il padre.
Nel caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo può essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

I limiti del congedo
È opportuno precisare che l'ampliamento della finestra temporale di fruibilità non determina una variazione dei limiti massimi di durata del congedo parentale.
I limiti massimi complessivi di spettanza rimangono fissati a 11 mesi per entrambi i genitori, a condizione che il padre eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi: in difetto di tale requisito, il limite cumulativo tra i genitori è ridotto a 10 mesi.
Anche sul fronte economico le regole restano precise. Salvo, infatti, condizioni migliori previste dai contratti collettivi, degli 11 mesi totali:

  • 3 mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione;
  • 6 mesi sono indennizzati al 30%;
  • 2 mesi restano al 30%, ma solo se il reddito del genitore non supera di 2,5 volte il trattamento minimo INPS. La medesima tutela, con i nuovi limiti anagrafici, viene applicata anche per adozioni e affidamenti, sempre entro il limite della maggiore età.

L’esclusione degli autonomi
Il Messaggio INPS è molto chiaro nel tracciare i confini della riforma, poiché precisa che la novità normativa si applica solo ai lavoratori dipendenti.
Restano, dunque, invariati:

  • per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, il limite di fruizione fissato ai primi 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia, come previsto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • per i lavoratori autonomi, il limite di fruizione entro il primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Domande e procedure
Per rendere operativa la norma, l'INPS ha aggiornato la procedura telematica “Domande di maternità e paternità” lo scorso 8 gennaio.
In ragione del differimento tra l'efficacia della norma (1° gennaio) e l'operatività dei sistemi, l'Istituto ha disposto la regolarizzazione delle istanze presentate posticipatamente per periodi di congedo già fruiti.
Pertanto, chi avesse avuto necessità di fruire del congedo nei primi giorni dell'anno, pur non potendo inviare la domanda per motivi tecnici, può stare tranquillo: l'INPS ha confermato che sarà possibile presentare le istanze per i periodi pregressi, riconoscendo l'oggettiva impossibilità tecnica di quei giorni.

Il supporto del Patronato
Alla luce delle novità introdotte, il Patronato Epas, in qualità di Ente di assistenza sociale, garantisce il necessario supporto per:

  • la verifica del diritto all'indennità in base ai nuovi limiti anagrafici;
  • l'invio delle domande telematiche di congedo parentale;
  • la gestione di eventuali contenziosi o chiarimenti con le sedi territoriali INPS.