Imprese agricole, le novità della Legge di Bilancio 2026: focus su Agevolazioni e Regimi Fondiari
da "REDAZIONE EPAS" del 06/02/2026
L'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha delineato un nuovo perimetro di sostegno per il comparto agro-produttivo nazionale, confermando e in parte rimodulando diverse misure agevolative.
Attraverso l'analisi dei commi 15 e 16 dell'articolo 1, emerge la volontà del legislatore di stabilizzare i benefici per i professionisti del settore e, contemporaneamente, di aggiornare la disciplina fiscale legata alla produzione energetica agricola, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici a terra.
La proroga dei benefici per gli Imprenditori Agricoli Professionali
Il cuore delle novità fiscali risiede nel comma 15, che estende all'intero periodo d'imposta 2026 il regime di favore relativo all'Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
La misura non si limita a una proroga secca, ma conferma un meccanismo di esenzione modulato sulla base della redditività: l'abbattimento è totale per i redditi che non superano i 10.000 euro, mentre scende al 50% per la quota compresa tra i 10.000 e i 15.000 euro.
Per accedere a tale beneficio, introdotto originariamente nel 2017 e più volte rinnovato, resta fondamentale il rispetto dei requisiti previsti dal Dlgs n. 99/2004.
La qualifica di Iap presuppone, infatti, che il soggetto possieda specifiche competenze professionali e dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavandone una quota paritetica del proprio reddito globale.
È importante sottolineare che, nel calcolo di tale soglia reddituale, non vengono computati i trattamenti pensionistici di ogni genere, gli assegni equiparati e le indennità percepite per l'espletamento di cariche pubbliche o presso associazioni ed enti del settore agricolo.
La norma prevede, inoltre, una certa flessibilità per le realtà societarie, estendendo la qualifica di Iap anche a soci o amministratori di società di persone, capitali e cooperative, a patto che almeno un componente chiave (come il socio accomandatario nelle s.a.s. o un amministratore socio nelle cooperative) sia in possesso del titolo professionale.
Un'attenzione particolare è rivolta alle aree svantaggiate, montane o a rischio spopolamento, dove i requisiti di tempo e reddito sono ridotti al 25% per incentivare il presidio agricolo in contesti difficili. Restano invece escluse le società che hanno optato per la tassazione su base catastale secondo le disposizioni della legge n. 296/2006.
Impianti fotovoltaici a terra e nuovi criteri di tassazione
Un altro pilastro della riforma è contenuto nel comma 16, che interviene sulla disciplina fiscale dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra.
La modifica principale riguarda il criterio temporale per l'applicazione della tassazione ordinaria sul reddito d'impresa per la parte che eccede il cosiddetto "limite di agrarietà".
Se in precedenza si faceva riferimento alla data di entrata in esercizio, la nuova norma sposta l'asticella alla conclusione dei lavori di installazione, fissando il termine spartiacque al 31 dicembre 2025.
L'effettivo completamento dei lavori deve essere certificato tramite la registrazione dell'impianto come "realizzato" nel sistema nazionale Gaudi (Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione). Questa novità punta a una maggiore certezza nelle verifiche amministrative e allinea il fisco ai tempi reali di cantiere.
Il concetto di “agrarietà” rimane ancorato ai parametri della finanziaria 2006, che considera attività connessa la produzione energetica da fotovoltaico entro i 260.000 kWh annui. Per i volumi che superano questa soglia, la tassazione segue due binari:
Analisi e impatto per le imprese
E’ evidente che le misure introdotte riflettono una duplice strategia: da un lato, la volontà di preservare il reddito netto degli agricoltori professionali attraverso la proroga del beneficio IRPEF; dall'altro, un maggiore rigore fiscale verso la transizione energetica "a terra", accelerando il passaggio alla tassazione ordinaria per i nuovi impianti che superano le soglie di autoconsumo o di piccola produzione connessa al fondo.