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Meccanismo del Silenzio-Assenso e adesione automatica per la destinazione del TFR

da "REDAZIONE EPAS" del 16/02/2026

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L'evoluzione della previdenza complementare alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2026: una guida per aziende e lavoratori.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente essenziale della retribuzione differita: matura durante il servizio ma viene erogato, di norma, alla cessazione del rapporto. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il lavoratore può decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare.
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), questo meccanismo subisce una trasformazione radicale. L'obiettivo del legislatore, infatti, è potenziare il "secondo pilastro" previdenziale attraverso un nuovo concetto di adesione automatica, che sposta l'onere della scelta attiva dal lavoratore alla norma stessa.

1. La maturazione del Trattamento di Fine Rapporto
L’art. 2120 del Codice Civile disciplina la maturazione del TFR, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
Nato storicamente come "indennità di anzianità" per garantire un sostegno economico post-licenziamento, il TFR si è evoluto in uno strumento di accompagnamento alla pensione.
Dato che l’attuale frammentarietà delle carriere rende frequenti le liquidazioni anticipate del TFR, per evitare la dispersione di questo capitale, la normativa spinge verso l'accantonamento nei fondi pensione, garantendo una rendita integrativa futura più solida.

2. La Previdenza Complementare come secondo pilastro
Il sistema previdenziale italiano poggia oggi sulla necessità di colmare il divario tra l'ultima retribuzione e la pensione pubblica (tasso di sostituzione), reso più critico dall'invecchiamento demografico e dal sistema contributivo.
Dal 2007, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando a un fondo pensione.
Nello specifico, in caso di adesione a un fondo negoziale, oltre al TFR, possono confluire anche una quota a carico del lavoratore e una quota a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dai CCNL.

3. Le novità 2026: il nuovo meccanismo di adesione automatica
Dal 1° luglio 2026, il paradigma della scelta cambia radicalmente per i lavoratori del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici):

  • L'Automatismo (Commi 7-bis e 7-ter): il lavoratore aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti o accordi aziendali. Se sono presenti più fondi, la destinazione è quella con il maggior numero di iscritti in azienda. In mancanza di accordi, il TFR confluisce al fondo residuale (Fondo Cometa).
  • Il Diritto di Rinuncia (Comma 7-quater): il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere di rinunciare all'adesione automatica. In questo lasso di tempo può decidere di mantenere il TFR in azienda (secondo l'art. 2120 c.c.) o destinarlo a un'altra forma pensionistica di sua scelta.
  • Gestione dei Contributi: oltre al TFR, l'adesione automatica comporta il versamento dei contributi datoriali e del lavoratore, a meno che la RAL del dipendente non sia inferiore all'importo dell'assegno sociale.

4. Nuovi obblighi informativi e Fondo Tesoreria
La riforma del 2026 introduce oneri specifici per il datore di lavoro, che assume un ruolo centrale nell'educazione previdenziale del dipendente:

  • Obbligo di Informativa (Comma 8 e 9-bis): all'atto dell'assunzione, l'azienda deve fornire informazioni dettagliate sugli accordi collettivi, sul meccanismo di adesione automatica, sui fondi destinatari e sulle tempistiche di rinuncia. Questo obbligo sussiste anche per i lavoratori non di prima assunzione, dei quali il datore deve verificare le scelte pregresse.
  • Investimenti "Life-Cycle": le quote di TFR pervenute tramite silenzio-assenso saranno investite in comparti con profili di rischio-rendimento calibrati sull'età anagrafica dell'aderente, per proteggere il montante accumulato.
  • Soglie Fondo Tesoreria: viene ampliata la platea delle aziende obbligate al versamento del TFR all'INPS. Per il biennio 2026-2027 l'obbligo scatta dai 60 dipendenti, limite che scenderà a 40 unità a decorrere dal 2032.

Il passaggio dal silenzio-assenso semestrale all'adesione automatica entro 60 giorni richiede una gestione tempestiva della documentazione di assunzione. Le aziende dovranno aggiornare i propri processi HR per garantire che l'informativa sia tempestiva e la raccolta delle eventuali rinunce sia tracciata correttamente.

Monitoraggio e adempimenti: un quadro in evoluzione
È opportuno sottolineare che l’efficacia operativa di queste disposizioni - in particolare per quanto concerne i nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro e il ricalcolo delle soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria - resterà subordinata all'emanazione delle istruzioni tecniche da parte della COVIP e dell'INPS, attese entro il primo semestre del 2026.
Inoltre, la gestione dei flussi contributivi per i casi di adesione automatica e l'adeguamento dei comparti di investimento "life-cycle" richiederanno un costante aggiornamento delle procedure aziendali.
Data la complessità della riforma e la portata degli impatti sulla gestione del personale, si attendono ulteriori circolari esplicative che potrebbero fornire nuovi dettagli applicativi o chiarimenti interpretativi sulle modalità di gestione del TFR per i lavoratori già in forza.