Invalidità e sistema contributivo: la svolta della Consulta sull'integrazione al minimo
da "REDAZIONE EPAS" del 27/02/2026
Il sistema previdenziale italiano registra un cambiamento di rotta fondamentale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, la quale ha rimosso una disparità di trattamento che penalizzava i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono calcolati esclusivamente con il sistema contributivo.
Attraverso questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 16, della Legge 335/1995, nella parte in cui impediva l'applicazione delle integrazioni al trattamento minimo agli assegni ordinari di invalidità liquidati integralmente con le regole del contributivo, aprendo così la strada a un sostegno economico più robusto per le fasce di popolazione più fragili.
L'estensione dei benefici e i soggetti interessati
L'intervento della Consulta, che l'INPS ha recepito ufficialmente attraverso le ultime circolari condivise con il Ministero del Lavoro, genera effetti diretti sulla platea dei titolari di assegno ordinario di invalidità iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai fondi sostitutivi e alla Gestione Separata.
Mentre in passato l'integrazione al minimo era riservata esclusivamente a coloro che rientravano nel sistema retributivo o misto, a decorrere dal 10 luglio 2025 tale tutela viene estesa anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996. La novità include, inoltre, i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione o di computo.
Tale estensione consente di elevare l'importo della prestazione nei casi in cui essa risulti inferiore ai parametri di legge: in questo modo, il sistema assicura un incremento a carico del fondo sociale pari al valore dell'assegno sociale, sempre nel pieno rispetto dei limiti di reddito che la normativa vigente impone.
Regole per il calcolo e limiti reddituali
È importante sottolineare che l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità segue regole specifiche e rigorose, dato che la normativa non prevede la possibilità di integrazioni parziali o il mantenimento del beneficio una volta superati i limiti di reddito, il che si traduce nella totale esclusione dal diritto qualora le soglie prefissate vengano oltrepassate.
A differenza di altre prestazioni, per l'assegno ordinario di invalidità non opera la cosiddetta cristallizzazione dell'importo: se il reddito del beneficiario supera le soglie previste, l'integrazione viene revocata integralmente, senza possibilità di mantenere il diritto parziale.
Per chi possiede i requisiti, il riconoscimento economico partirà dal 1° agosto 2025, ma l'erogazione effettiva dipende dalla presentazione della ricostituzione reddituale, ovvero la comunicazione dei redditi presunti che permette all'Istituto di calcolare l'esatto ammontare del sussidio integrativo.
La trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia
Un ulteriore punto di attenzione riguarda la transizione naturale del trattamento, poiché l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, che per il biennio 2025-2026 è fissata a 67 anni, a condizione che sussistano almeno 20 di anzianità contributiva.
Sebbene la pensione di vecchiaia puramente contributiva resti, per legge, non integrabile al trattamento minimo, la normativa garantisce comunque una tutela di salvaguardia, prevedendo che l'importo della pensione trasformata non possa essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento, calcolato tuttavia sulla base dei soli contributi versati e senza tenere conto della precedente integrazione al minimo percepita.
Gestione delle domande e ricorsi pendenti
Per quanto riguarda l'attuazione pratica della sentenza, l'INPS ha chiarito che tutte le istanze di integrazione avanzate dopo la pubblicazione della sentenza, comprese quelle ancora giacenti o oggetto di ricorso amministrativo, dovranno essere esaminate alla luce del nuovo orientamento costituzionale. Anche i cittadini che hanno visto negare il proprio diritto in passato sulla base della norma ora incostituzionale possono presentare una domanda di riesame, a patto che il diritto non sia stato respinto con una sentenza passata in giudicato, permettendo così un recupero parziale dei benefici economici e assicurando che la gestione contabile di tali oneri trovi corretta evidenza nelle poste della Gestione Assistenziale (GIAS).