Pensioni: requisiti pensionistici aggiornati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028
da "REDAZIONE EPAS" del 19/03/2026
Come la legge di Bilancio 2026, ha fornito le disposizioni sugli adeguamenti dei requisiti pensionistici in relazione alle nuove previsioni sulla speranza di vita, per gli anni 2027 e 2028. Pertanto l’Istituto, con recente circolare ha rilasciato le relative istruzioni operative, unitamente alle tabelle suddivise in base alle diverse prestazioni pensionistiche che saranno richieste dai pensionandi coinvolti.
In particolare, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, sarà il seguente:
Inoltre, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, è il seguente:
I requisiti per la pensione anticipata saranno invece i seguenti:
Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Tuttavia, la legge di bilancio n. 213/2023 ha previsto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028. L’INPS ha inoltre ricordato che tali decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il conseguimento della pensione anticipata, saranno i seguenti:
Anche tale trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
L’adeguamento in oggetto sarà applicato anche a chi richiede l’accesso alla pensione per i lavoratori precoci, ossia per i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, e che appartengono a una delle seguenti categorie:
Per tali soggetti il requisito contributivo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci sarà il seguente:
Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Inoltre, sempre la legge di bilancio n. 213 del 2023, modificando l’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, ha disposto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028. Tali decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.
La legge di Bilancio 2026 ha inoltre disciplinato le fattispecie escluse dall’applicazione dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio 2027-2028.
Rientrano in tali fattispecie i lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025). In particolare, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Con riferimento alla pensione di vecchiaia richiesta dalle suddette categorie l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni. In particolare, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci e i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui alla predetta lettera b) non trova applicazione l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020, pari a cinque mesi e quindi tali lavoratori, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Diversamente, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa trova applicazione il suddetto adeguamento per il biennio 2019-2020 e, pertanto tali lavoratori, nel 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia a 67 anni di età in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Con riferimento invece alla pensione anticipata per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 non sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita. Pertanto restano invariati i requisiti attuali.
Infine, la legge di Bilancio 2026 ha previsto che l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica al requisito contributivo ridotto per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci in riferimento ai “lavoratori addetti ad attività gravose” che, al momento del pensionamento, svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, nonché ai “lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti” che hanno svolto tali attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (v. condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011).
Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Si precisa inoltre che l’articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Tuttavia, tali ultime disposizioni sulle decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.