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Pensioni: requisiti pensionistici aggiornati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

da "REDAZIONE EPAS" del 19/03/2026

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Come la legge di Bilancio 2026, ha fornito le disposizioni sugli adeguamenti dei requisiti pensionistici in relazione alle nuove previsioni sulla speranza di vita, per gli anni 2027 e 2028. Pertanto l’Istituto, con recente circolare ha rilasciato le relative istruzioni operative, unitamente alle tabelle suddivise in base alle diverse prestazioni pensionistiche che saranno richieste dai pensionandi coinvolti.

In particolare, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, sarà il seguente:

  • Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 à 67 anni e 1 mese
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 à 67 anni e 3 mesi

Inoltre, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, è il seguente:

  • Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 à 71 anni e 1 mese
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 à 71 anni e 3 mesi

I requisiti per la pensione anticipata saranno invece i seguenti:

  • Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 à 42 anni e 11 mesi (uomini) 41 anni e 11 mesi (donne)
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 à 43 anni e 1 mese (uomini) 42 anni e 1 mese (donne)

Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Tuttavia, la legge di bilancio n. 213/2023 ha previsto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028. L’INPS ha inoltre ricordato che tali decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il conseguimento della pensione anticipata, saranno i seguenti:

  • Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 à 64 anni e 1 mese con 20 anni e 1 mese di contributi
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 à 64 anni e 3 mesi con 20 anni e 3 mesi di contributi

Anche tale trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L’adeguamento in oggetto sarà applicato anche a chi richiede l’accesso alla pensione per i lavoratori precoci, ossia per i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, e che appartengono a una delle seguenti categorie:

  1. sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Per tali soggetti il requisito contributivo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci sarà il seguente:

  • Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 à 41 anni e 1 mesi
  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 à 41 anni e 3 mesi

Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Inoltre, sempre la legge di bilancio n. 213 del 2023, modificando l’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, ha disposto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028. Tali decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.

La legge di Bilancio 2026 ha inoltre disciplinato le fattispecie escluse dall’applicazione dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio 2027-2028.

Rientrano in tali fattispecie i lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025). In particolare, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, le professioni indicate nell'allegato B alla legge n. 205 del 2017 - lavoratori addetti ad attività gravose (di cui all’Allegato A del DM 5 febbraio 2018) che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, che hanno svolto tali attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia richiesta dalle suddette categorie l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni. In particolare, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci e i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui alla predetta lettera b) non trova applicazione l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020, pari a cinque mesi e quindi tali lavoratori, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Diversamente, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa trova applicazione il suddetto adeguamento per il biennio 2019-2020 e, pertanto tali lavoratori, nel 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia a 67 anni di età in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Con riferimento invece alla pensione anticipata per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 non sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita. Pertanto restano invariati i requisiti attuali.

Infine, la legge di Bilancio 2026 ha previsto che l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica al requisito contributivo ridotto per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci in riferimento ai “lavoratori addetti ad attività gravose” che, al momento del pensionamento, svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, nonché ai “lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti” che hanno svolto tali attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (v. condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011).

Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Si precisa inoltre che l’articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Tuttavia, tali ultime disposizioni sulle decorrenze non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.