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Contributi obbligatori PA: prescrizione sospesa fino al 31 dicembre 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 24/03/2026

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L’Inps, con recente messaggio rilasciato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto milleproroghe 2026 (dl n. 200/2025), rende note le nuove scadenze dei termini di prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici. In particolare, le pubbliche amministrazioni avranno tempo sino al 31 dicembre 2026 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2025) per versare all’Istituto i contributi non versati fino al 31 dicembre 2021 (dal precedente termine del 31 dicembre 2020). L’agevolazione riguarda, come in passato, le sole amministrazioni pubbliche e si riferisce sia alle contribuzioni previdenziali che a quelle per il finanziamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto.

Sulla questione in esame, come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995 dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. Nell’anno 2017, tale misura era già stata applicata ai lavoratori dipendenti iscritti presso le gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (CTPS, CPS, CPDEL, CPI e CPUG) prevedendo una sanatoria di tutti i periodi contributivi temporalmente ricadenti entro il 31 dicembre 2014. Infatti, entro il 31 dicembre 2019 i datori di lavoro avrebbero potuto regolarizzare le omissioni contributive senza incappare nella prescrizione e, quindi, senza ricorso alla costituzione della rendita vitalizia per recuperare ai fini pensionistici il periodo prescritto dei propri dipendenti. Successivamente, l'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 ha ulteriormente prorogato i citati termini consentendo il versamento della contribuzione omessa sino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 dal dl n. 228/2021) entro il 31 dicembre 2022 e includendo anche le contribuzioni relative al finanziamento dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR).

Da ultimo poi, l’applicazione della suddetta misura è stata nuovamente prevista sino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), dal decreto-legge n. 202/2024 e, infine, l'articolo 1, comma 7, del sopra citato decreto milleproroghe 2026 ha nuovamente prorogato i termini di un anno, fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, l’Inps spiega che fino a tale data sono inapplicabili i termini di prescrizione dei contributi dovuti nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2021 nelle gestioni Ex-Inpdap (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG). Il differimento riguarda anche la contribuzione relativa ai trattamenti di fine servizio o di fine rapporto.

Inoltre, vale la pena ricordare che per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2004, la legge di Bilancio 2024 aveva previsto anche una sorta di sanatoria rafforzata, ove la regolarizzazione si poteva realizzare con la sola trasmissione dei flussi retributivi corretti da parte delle P. A. senza necessità di effettuare anche i relativi versamenti contributivi. A tal fine l’Istituto aveva già fornito con proprio messaggio le relative istruzioni operative.

Analoga proroga interessa poi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate (es. dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) e quindi la contribuzione dovuta alla gestione separata dell'INPS. Dunque, anche in tal caso, la sanatoria potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2026 (rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2025). Ciò significa che per tali categorie di lavoratori, le pubbliche amministrazioni committenti potranno inviare le denunce contributive ed effettuare i versamenti contributivi ai propri collaboratori ancorché i termini siano ormai prescritti. Le P. A. potranno effettuare la regolarizzazione spontaneamente (tramite controllo diretto) oppure su denuncia del singolo prestatore normalizzando così la posizione contributiva e aggiornando l'estratto conto del collaboratore.

L’Inps ricorda, infine, che sulle somme oggetto delle predette regolarizzazioni, se intervenute entro il 31 dicembre 2026, non saranno dovute le sanzioni civili per l'omesso versamento contributivo da parte della Pubbliche Amministrazioni.