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INPS: la contribuzione in agricoltura per i contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare

da "REDAZIONE EPAS" del 26/03/2026

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In riferimento alla fattispecie contrattuali di cui all’oggetto, l’INPS ha recentemente fornito le istruzioni le deroghe legislative operate dalla legge n. 203 del 1982, ne consentono la piena validità e l’attuale vigenza all’interno dell’ordinamento giuridico, all’interno della macrocategoria dei contratti agrari, purché rigorosamente limitate al ciclo biologico stagionale della coltura (la compartecipazione) o alla insufficiente produttività/redditività del fondo (la piccola colonia). Inoltre, sotto il profilo previdenziale, i piccoli coloni e i compartecipanti, nonché i rispettivi familiari, pur derivando il loro status da un contratto associativo, sono equiparati dalla legge ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto concerne l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).

A differenza del contratto di affitto, che si riferisce al contratto di scambio (godimento del fondo versus corrispettivo), i contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale rientrano nel campo dei contratti associativi. L'elemento causale comune a entrambi i contratti è l'esercizio associato dell'impresa agricola (o di una sua fase) e la ripartizione dei prodotti e degli utili in natura tra concedente e concessionario, con assunzione del rischio di impresa – seppure attenuato – da parte di entrambi.

Al fine di qualificare correttamente i due contratti, spesso impropriamente sovrapposti, di seguito si rappresentano sinteticamente le rispettive caratteristiche.

Il contratto di piccola colonia 

Il contratto di piccola colonia è caratterizzato dal legame con il fondo. Il concedente affida al colono il fondo affinché lo coltivi e vi risieda. È una figura tendenzialmente più stabile, legata al godimento dell'immobile e presuppone una dimensione del fondo “insufficiente” a garantire da solo un reddito autonomo di impresa adeguato. Proprio tale insufficienza economica giustifica la deroga rispetto alla disciplina generale del contratto di affitto agrario. Nel fondo concesso come piccola colonia le colture possono essere anche pluriennali, arboree o permanenti (ad esempio, un piccolo uliveto, un vigneto di modeste dimensioni, un frutteto). Non è quindi richiesto che la pianta completi il suo ciclo vitale in pochi mesi, come invece avviene rigorosamente per la compartecipazione stagionale. Infatti, mentre la compartecipazione nasce e muore con il ciclo della pianta, la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l'intera annata agraria. Questo arco temporale è compatibile con la gestione di colture che richiedono cure durante tutto l'anno (potatura, trattamenti, raccolta), purché l'impegno complessivo rimanga contenuto.

Il vincolo per la validità della piccola colonia non è qualitativo (tipo di pianta), ma quantitativo. Affinché il contratto sia legittimo e non si trasformi in un contratto di affitto o in un contratto di lavoro subordinato, il fondo deve richiedere un impiego di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera riportate nei decreti ministeriali dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Nello specifico, se il fondo richiede un impegno significativo (pari o superiore a 120 giornate) si possono prefigurare i seguenti scenari:

  • se il concessionario gestisce il fondo con rischio di impresa, il contratto di piccola colonia deve essere ricondotto al contratto di affitto agrario ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 203/ 1982. Inoltre, nel caso il concessionario/conduttore che lavora il fondo hai requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo stesso deve essere iscritto alla Gestione speciale dei coltivatori diretti;
  • se, invece, manca il rischio di impresa in capo al lavoratore, il contratto deve essere riqualificato come contratto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze del proprietario del fondo.

 

Il contratto di compartecipazione stagionale 

Anche il contratto di compartecipazione agraria stagionale è qualificato come una forma di esercizio congiunto dell’attività agricola, caratterizzato dalla collaborazione tra due imprenditori agricoli che partecipano a un ciclo produttivo di breve durata. L'elemento centrale del contratto è l'attività produttiva o la singola coltura. Il compartecipante si associa per realizzare una specifica coltivazione stagionale (ad esempio, la raccolta di tabacco, di pomodori, di fragole, ecc.), apportando prevalentemente lavoro manuale. Non vi è necessariamente la concessione del fondo in godimento esclusivo, bensì un inserimento nel ciclo produttivo del concedente.

Pertanto, a differenza del contratto di piccola colonia che ha per oggetto la conduzione dell’intero fondo o di una sua porzione organica, la compartecipazione stagionale riguarda una singola coltura e presenta una durata limitata, tipicamente di pochi mesi. La durata del contratto è funzionalmente collegata al ciclo biologico della pianta: terminato il raccolto, il contratto si estingue naturalmente senza necessità di disdetta, a differenza della piccola colonia che segue l'annata agraria e tende alla stabilità.

Sul punto si evidenzia che la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di compartecipazione stagionale, ancorché atipico, non priva il concedente della titolarità dell'impresa agricola e da tale principio consegue anche che il contratto di compartecipazione stagionale deve essere necessariamente sottoscritto tra imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, attivi nella produzione agricola primaria.

Pertanto, affinché la fattispecie possa essere correttamente ricondotta a questa tipologia contrattuale - e non venga, invece, riqualificata come contratto di affitto o come rapporto di lavoro subordinato - è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

  • il concedente deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, continuando a gestire l’attività in forma condivisa. In sostanza, il concedente non può limitarsi a mettere a disposizione il terreno per percepire una rendita o una quota fissa di prodotto senza partecipare al rischio o alle spese di coltivazione;
  • il compartecipante non può essere considerato un semplice prestatore di manodopera, bensì un soggetto che concorre alla realizzazione di un’impresa comune mediante l’apporto del proprio nucleo familiare, assumendo il rischio economico dell’attività.

In assenza di tali requisiti il contratto deve essere riqualificato ai fini previdenziali, con tutte le conseguenze amministrative che ne derivano. 

 

Accertamento della contribuzione dovuta 

Per la misura e la composizione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari si fa rinvio alle circolari adottate annualmente dall’Istituto. 

L'accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L'Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Tali valori costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) che per le prestazioni temporanee.

Si precisa, infine, che le giornate calcolate in base all'estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l'età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.