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Bonus Nido e forme di supporto presso l'abitazione: nuove istruzioni INPS per l’invio delle istanze 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 31/03/2026

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Con recente circolare l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’accesso a contributo di ““Bonus asilo nido” e “forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2026 e, contestualmente procede all’aggiornamento dei canali telematici per l’invio delle relative istanze.

Come noto, le prestazioni in esame rispondono all’esigenza di sostenere il reddito delle famiglie con figli tra zero e tre anni frequentanti asili nido pubblici o privati autorizzati, oppure con figli che hanno gravi patologie croniche che richiedano un supporto all’interno dell’abitazione. In particolare, il “contributo asilo nido” che prevede il rimborso, con cadenza mensile, delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido nelle mensilità richieste, dovrà essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Diversamente, il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” che prevede l’erogazione del rimborso in un’unica soluzione, su base annuale, dovrà invece essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

I servizi educativi riconosciuti

Il “contributo asilo nido” è riconosciuto per la frequenza dei servizi educativi che siano in possesso di regolare titolo abilitativo e che siano riconducibili a una delle categorie elencate nell’art. 2 del d. lgs. n. 65/2017:

  • Nidi e micronidi
  • Sezioni primavera
  • Spazi gioco
  • Servizi educativi in contesto domiciliare

Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (quali ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, ecc).

Requisiti per la richiesta del contributo

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale) o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  2. residenza in Italia.

Inoltre, con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, l’INPS precisa che può accedere al contributo anche il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrali:

  • titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, o stagionale;
  • permesso di soggiorno per assistenza minori, o per motivi familiari;
  • permesso di soggiorno per protezione speciale, o per casi speciali;
  • permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso;
  • permesso per attesa occupazione (salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie).

Infine, per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Il contributo può essere poi richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo. Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La domanda INPS 

La novità introdotta da gennaio 2026 riguarda l’ultrattività delle domande presentate e accolte che, fermo restando il permanere dei requisiti previsti dalla legge, avranno validità per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, ossia fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni da parte del minore.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo di attestazione, Autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e dalle altre pubbliche Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la Struttura territorialmente competente dell’INPS potrà comunque richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.

All’interno dell’istanza di “Bonus Nido” presentata, sarà poi possibile selezionare le mensilità di pagamento richieste, allegando la relativa documentazione comprovante l’effettiva frequenza del minore.

Nello specifico, l’INPS precisa che i due contributi richiedono l’allegazione di documentazione diversa in sede di prima domanda.

  • Per il “contributo asilo nido” è necessario allegare la documentazione di spesa attestante il pagamento delle rette e quanto meno della prima mensilità (fattura, ricevuta o avviso di pagamento con giustificativo di pagamento, effettuato con modalità tracciabili), anche ai fini di assicurarsi il diritto al rimborso, tenuto conto dei limiti di spesa annualmente previsti. Se, come per asili nido pubblici, è previsto il pagamento successivo delle rette, si può allegare la documentazione che attesti la posizione utile in graduatoria del minore, o l’attestazione di frequenza dell’asilo nido.
  • Per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, bisogna invece allegare un’attestazione del medico pediatra che dichiari l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per l’intero anno solare e per grave patrologia cronica.

Per gli anni successivi, sarà sufficiente procedere nuovamente alla prenotazione delle mensilità richieste (massimo 11) e all’allegazione della relativa documentazione.

Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo del contributo “Bonus Nido” è parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzando gli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico. In particolare si distinguono due categorie di minori.

  1. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 gli importi sono i seguenti:
  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.

 

  1. Per i bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
  • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro;
  • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.

Il contributo sarà erogato nella misura minima (prevista in assenza di ISEE) anche nei casi dell’ISEE attestato e valido che riporti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso di incongruenze tra i dati indicati nella DSU per il rilascio dell’ISEE e le informazioni in possesso dell’INPS e di altre pubbliche Amministrazioni. A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni e/o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal beneficiario a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU, il contributo è ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.

Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è invece erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese di presentazione della domanda.

In assenza dell’ISEE in corso di validità, o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo stesso sarà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono disposti conguagli per le rate antecedenti.

Per ricevere assistenza nella gestione della tua istanza, puoi rivolgerti agli uffici del Patronato EPAS. L’esito della domanda e delle verifiche mensili relativi alle richieste di rimborso del contributo saranno consultabili nel sito istituzionale dell’INPS.