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Modifica alle modalità di erogazione dell’anticipo NASpI, legge di bilancio 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 09/04/2026

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La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità nella disciplina normativa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, spettante ai titolari di NASpI che desiderano: avviare un'attività lavorativa autonoma; o un'impresa individuale; o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio; oppure sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.

Il suddetto incentivo consiste appunto nell’erogazione da parte dell’INPS del residuo spettante della NASpI, versato dall’Istituto in un’unica soluzione al richiedente avente diritto, naturalmente previa verifica di tutti i requisiti puntualmente stabiliti dalla legge.

Tuttavia, sul punto in esame, l’ultima manovra finanziaria ha modificato le disposizioni normative relative alle modalità di corrsponsione della prestazione, stabilendo che per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2026, la liquidazione della NASpI in forma anticipata, avverrà in due rate:

  • la prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.
  • la seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui tale rapporto sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale) e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

L’INPS ha pertanto fornito i relativi chiarimenti applicativi della nuova disciplina introdotta, stabilendo quanto segue.

Nel caso di sopraggiunta titolarità di pensione diretta o rapporto di lavoro subordinato

Laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI (al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto), diventi titolare di pensione diretta, o di rapporto di lavoro subordinato, entro la fine del periodo di durata della NASpI (o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI), allo stesso non verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto. Inoltre, in tale ultima ipotesi, l’interessato sarà tenuto a restituire anche la prima rata pari al 70 per cento già corrisposta (secondo la disciplina generale prevista dell’articolo 8, comma 4 d.l n. 22/2015, che resta immutata).

Nel caso di sopraggiunta titolarità di assegno ordinario

Diversamente, laddove il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso dovrà optare per una delle due prestazioni:

  1. se opta per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata;
  2. invece, nel caso in cui l’interessato opta per la prestazione di anticipazione della NASpI, verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto e contestualmente sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità, il cui pagamento sarà poi ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.