Bonus Nuovi Nati: presentazione delle domande per l’anno 2026
da "REDAZIONE EPAS" del 14/04/2026
Il “Bonus Nuovi Nati” consiste nell’erogazione dell’importo di 1000 euro una tantum in favore dei neo genitori che rispettano i requisiti stabiliti dalla legge, riassunti nella circolare pubblicata dall’INPS, anche alla luce delle novità introdotte in materia di ISEE dalla Legge di Bilancio 2026. L’Istituto ha altresì provveduto all’aggiornamento delle procedure telematiche per l’invio delle relative istanze.
In particolare, le istruzioni riguardano gli specifici aspetti di seguito descritti.
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
Ai fini del beneficio in argomento, sono equiparati ai cittadini italiani anche i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (art. 27, D. lgs n. 251/2007 e art. 2 del regolamento CE n.883/2004)
Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino.
Per quanto concerne i cittadini del Regno Unito i fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Se per i cittadini in questione viene accertato che il requisito della residenza anagrafica decorre da una data antecedente o coincidente con il 31 dicembre 2020 (sulla base delle verifiche effettuate tramite l’ANPR o altri archivi anagrafici), non è necessario richiedere ulteriori titoli di soggiorno rispetto a quelli già posseduti a quella data.
Al contrario, per i cittadini del Regno Unito che hanno stabilito la residenza in Italia dopo il 31 dicembre 2020, trovano applicazione le norme previste per i cittadini extracomunitari in materia di documenti di soggiorno.
Alla data di presentazione della domanda del Bonus il genitore richiedente deve essere residente in Italia e, tale requisito, deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
Per accedere al “Bonus nuovi nati” è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, non superiore a 40.000 euro.
Il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo che va dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Con riferimento alle adozioni, l’INPS evidenziato che in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo viene considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo. Tale interpretazione, conforme alle finalità della norma, consente di fornire un sostegno dalla data di ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Si fa presente che il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.
L’istanza può essere presentata da uno dei due genitori, fermo restando la convivenza con il minore per cui si richiede il bonus.
Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del minore.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale.
Tuttavia, per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS di apertura del servizio Bonus Nuovi Nati 2026, avvenuta in data 14/04/2026.
Una volta presentata, la domanda potrà essere consultata e aggiornata con eventuali informazioni aggiuntive relative alle modalità di pagamento.
In relazione a quanto sopra, nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) sarà necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, sempre disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.
L’INPS procederà all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti e tenuto conto dei limiti relativi alle risorse finanziarie disponibili per l’anno in cui la domanda è stata presentata.