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Le nuove istruzioni operative dell’INPS sulla proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento

da "REDAZIONE EPAS" del 16/04/2026

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La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato la possibilità di fruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 194, della sopra citata normativa, i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo della pensione anticipata ordinaria (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 - 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne) e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico. Attraverso tale richiesta, la somma dovuta ma non versata dal lavoratore sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente nella busta paga del richiedente.

Ambito di applicazione dell’incentivo

La facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (pari a 62 anni di età e 41 anni di contribuzione);
  • maturino entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria (pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

L’Istituto ricorda la cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi decorre dal mese successivo alla richiesta, che può essere effettuata già dalla data in cui si maturano i requisiti di pensionamento richiesti dalle disposizioni vigenti.

Precisazioni per specifiche categorie

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per i lavoratori iscritti al fondo volo e per coloro che rientrano nella categoria degli autoferrotranvieri.

Per gli Iscritti al Fondo Volo si chiarisce che la possibilità di rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico è riconosciuta esclusivamente a coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (di cui al d. l. 201/211). Pertanto l’accesso all’incentivo non è previsto per coloro che raggiungono i requisiti contributivi ridotti previsti dalla disciplina speciale di settore (di cui all’art. 3, comma 3, D.lgs n. 164/1997).

Per gli autoferrotranvieri è stato precisato che, ai fini della verifica del diritto all’incentivo, occorre fare riferimento esclusivamente ai requisiti pensionistici maturati secondo la disciplina speciale di categoria (art. 3, comma 3, D.lgs n. 414/1996). Non può invece essere utilizzata la facoltà prevista dal comma 10 del medesimo articolo, che consente di far valere anche contribuzione diversa (es. Fondo pensioni lavoratori dipendenti) per conseguire il trattamento pensionistico. Tale possibilità rileva solo per ottenere la pensione, ma non per dimostrare il possesso dei requisiti necessari ad accedere all’incentivo in esame.

Cessazione degli effetti dell’incentivo

Si fa presente che gli effetti dell’incentivo al posticipo cessano nei seguenti casi:

  1. in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità (L.222/1984);
  2. al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni da adeguare agli incrementi alla speranza di vita dal 2027), oppure al raggiungimento dell’età prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza se inferiore, secondo le modalità previste dal decreto attuativo;
  3. per i dipendenti pubblici cessa di trovare applicazione al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di eventuale permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio 2025;
  4. in caso di rinuncia all’incentivo con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.

La richiesta di incentivo al posticipo del pensionamento deve essere effettuata dal sito dell’INPS, attraverso l’ausilio degli operatori del Patronato EPAS.