Le nuove istruzioni operative dell’INPS sulla proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento
da "REDAZIONE EPAS" del 16/04/2026
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato la possibilità di fruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 194, della sopra citata normativa, i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo della pensione anticipata ordinaria (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 - 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne) e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico. Attraverso tale richiesta, la somma dovuta ma non versata dal lavoratore sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente nella busta paga del richiedente.
Ambito di applicazione dell’incentivo
La facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che si trovino in una delle seguenti condizioni:
L’Istituto ricorda la cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi decorre dal mese successivo alla richiesta, che può essere effettuata già dalla data in cui si maturano i requisiti di pensionamento richiesti dalle disposizioni vigenti.
Precisazioni per specifiche categorie
L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per i lavoratori iscritti al fondo volo e per coloro che rientrano nella categoria degli autoferrotranvieri.
Per gli Iscritti al Fondo Volo si chiarisce che la possibilità di rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico è riconosciuta esclusivamente a coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (di cui al d. l. 201/211). Pertanto l’accesso all’incentivo non è previsto per coloro che raggiungono i requisiti contributivi ridotti previsti dalla disciplina speciale di settore (di cui all’art. 3, comma 3, D.lgs n. 164/1997).
Per gli autoferrotranvieri è stato precisato che, ai fini della verifica del diritto all’incentivo, occorre fare riferimento esclusivamente ai requisiti pensionistici maturati secondo la disciplina speciale di categoria (art. 3, comma 3, D.lgs n. 414/1996). Non può invece essere utilizzata la facoltà prevista dal comma 10 del medesimo articolo, che consente di far valere anche contribuzione diversa (es. Fondo pensioni lavoratori dipendenti) per conseguire il trattamento pensionistico. Tale possibilità rileva solo per ottenere la pensione, ma non per dimostrare il possesso dei requisiti necessari ad accedere all’incentivo in esame.
Cessazione degli effetti dell’incentivo
Si fa presente che gli effetti dell’incentivo al posticipo cessano nei seguenti casi:
La richiesta di incentivo al posticipo del pensionamento deve essere effettuata dal sito dell’INPS, attraverso l’ausilio degli operatori del Patronato EPAS.