Reddito di Libertà anno 2026: incremento dell’importo mensile e istruzioni per l’invio delle domande
da "REDAZIONE EPAS" del 21/04/2026
Il Reddito di Libertà nasce formalmente nel 2020 con il decreto-legge n. 34 (convertito in legge n. 77/2020), che ha istituito il fondo specifico per donne vittime di violenza. L'attuazione tecnica è poi avvenuta con il DPCM del 17 dicembre 2020, diventando pienamente operativo tra la fine 2021 e l’inizio 2022.
Con il decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) sono state invece ripartite le risorse finanziarie stanziate attraverso la legge di Bilancio 2025, nella misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Inoltre, l’articolo 2 del medesimo decreto ha previsto l’incremento dell’importo mensile da 500,00 euro a 530,00 euro, erogato in un’unica soluzione per un massimo di 12 mensilità, nei limiti delle risorse disponibili.
Il Reddito di libertà è dunque un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali. Le destinatarie del contributo possono essere residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o cittadine comunitarie, ovvero se cittadine di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, comprese le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. Inoltre, devono anche trovarsi in condizione di povertà e legate ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, dichiarato direttamente dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale. Inoltre, come predetto devono essere seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale.
Il suddetto contributo deve pertanto servire a sostenere queste donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza favorendo l’autonomia abitativa e personale e il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Per accedere alla prestazione, il rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare anche lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
La domanda del Reddito di Libertà si presenta utilizzando il modulo “SR208” e, a decorrere dall’anno 2026, le istanze potranno essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
I Comuni provvedono a inviare la richiesta presentata dall’interessata all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento delle domande nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento, rilasciando la relativa copia all’interessata.
La circolare INPS n. 44/2026, oltre a fornire le istruzioni operative per l’invio delle domande relative all’anno in corso, ha previsto anche una sorta di “salvaguardia” per le donne che hanno presentato l’istanza nell’anno 2025, ove la stessa sia stata respinta.
Infatti, a decorrere dal 2026 le donne in possesso dei requisiti descritti nella citata circolare, comprese quelle la cui domanda presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente ha avuto un esito “Non accolta per insufficienza di budget”, possono presentare la domanda per il beneficio in argomento dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Inoltre, nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziare, i Comuni di riferimento dell’interessata possono allegare nuovamente il modulo di “Domanda Reddito di Libertà”, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell’interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza.
Infine, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e saranno accolte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite all’INPS entro la medesima data dal Dipartimento per le Pari opportunità o dalle Regioni. Il pagamento è effettuato centralmente a cura della Direzione generale dell’Istituto, che provvede anche al monitoraggio del budget attribuito alle singole Regioni con la procedura di erogazione del Reddito di Libertà. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.
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