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Gestione delle prestazioni di esodo, aperta la possibilità di richiede il riesame delle domande respinte

da "REDAZIONE EPAS" del 23/04/2026

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L’INPS ha recentemente fornito le istruzioni di dettaglio sulla gestione delle prestazioni di esodo, quali l’isopensione e l’indennità di espansione in relazione alla nuova disciplina sull’adeguamento dei requisiti pensionistici, stabilita dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, la cui disciplina applicativa è contenuta nella legge di bilancio 2026. In particolare, tale normativa di riferimento ha previsto che l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita sia applicato nella misura di un mese per l’anno 2027, e nella misura di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028. Successivamente, è stata pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle “Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, elaborata sui più recenti dati demografici forniti dall’ISTAT e riguardante, tra l’altro, i requisiti di accesso al sistema pensionistico “in via prospettica”.

Pertanto, l’Istituto ha precisato che i suddetti incrementi della speranza di vita si applicano anche con riferimento ai soggetti titolari delle seguenti prestazioni di esodo: assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore; prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione); indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (contratto di espansione).

Inoltre, poiché tali strumenti di accompagnamento a pensione hanno una durata che può superare i due anni (al momento il periodo ordinario di durata massima dell’isopensione e dell’indennità di espansione va dai 4 ai 7 anni), l’INPS ha altresì specificato che nell’ambito dell’istruttoria delle relative domande relative occorrerà considerare anche i requisiti di accesso al sistema pensionistico “in via prospettica”, rilasciando le istruzioni applicative di seguito descritte in base alle diverse categorie dei soggetti interessati.

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 gennaio 2014, n. 78459, prevede che: “Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia”. Dunque, si tratta di una norma di salvaguardia che va oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione (sessanta mesi) e, pertanto, in tali casi si potrà procedere al prolungamento della durata degli assegni straordinari oltre il limite dei sessanta mesi e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.

Per i titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterale per il personale del credito e del credito cooperativo è necessario che i rispettivi Comitati amministratori deliberino il prolungamento della durata dell’assegno straordinario, oltre il limite massimo e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.

In riferimento ai trattamenti di isopensione e contratto di espansione, nei quali viene previsto l’impegno del datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori una prestazione “fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento” (art. 4, comma, 1 della legge n. 92/2012) o un’indennità mensile “fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico” (art. 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015), al momento della definizione della domanda di accompagnamento a pensione è necessario accertare che il lavoratore, in base al quadro normativo vigente, raggiunga la prima decorrenza utile della pensione nei quattro anni (attualmente sette) per la cosiddetta isopensione, o cinque anni per il contratto di espansione, successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in tali casi, l’INPS potrà continuare a corrispondere la prestazione fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, ancorché la stessa, per effetto dell’adeguamento degli incrementi della speranza di vita, si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento a pensione, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.

Riesame delle domande respinte

In base alle istruzioni già fornite con il messaggio INPS n. 558 del 17 febbraio 2026, l’Istituto deve provvedere a comunicare la reiezione delle domande al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato, qualora a seguito dell’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici si rilevi il superamento del periodo ordinario di durata massima delle diverse prestazioni di accompagnamento a pensione previsto dalle normative vigenti in materia. Tuttavia, in merito l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative sulla gestione delle istanze e sulla possibilità di presentare le istanze di riesame delle domande respinte, in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro, o che lo risolveranno entro il 31 gennaio 2026.

In particolare, per le prestazioni di isopensione se, in fase di istruttoria, i lavoratori coinvolti risultassero pregiudicati per l’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” - superamento del periodo ordinario di durata massima della prestazione - le Strutture territoriali INPS de provvedere all’accoglimento della domanda e, le domande eventualmente già respinte possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro e sentito il lavoratore, per essere rivalutate secondo le indicazioni fornite nella nuova circolare pubblicata dall’Istituto. Per le domande di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali per il personale dipendente delle imprese assicuratrici, del credito e del credito cooperativo, a seguito delle eventuali delibere dei Comitati amministratori, le Strutture territoriali INPS devono provvedere all’accoglimento delle domande e a riesaminare, su richiesta del datore di lavoro, sentito il lavoratore, quelle respinte. Infine, è stato chiarito che le nuove istruzioni INPS saranno applicate anche con riguardo ai destinatari degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e ai soggetti titolari delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (indennità di espansione), che sono iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, per i quali la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata ordinaria.