Estensione dell’ambito di applicazione dell’esenzione IRPEF per le vittime del dovere e per i loro familiari
da "REDAZIONE EPAS" del 07/05/2026
L’INPS, con recente circolare, fornisce le indicazioni sull’esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i loro familiari che non è più limitata alla sola "pensione privilegiata" legata all'evento che ha conferito lo status, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario.
Tale orientamento si uniforma alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione con particolare riferimento all’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004”, operata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 “non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo”. Inoltre, già con la sentenza n. 15121/2024 la medesima Corte ha precisato che l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali “a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere […]” e che la lettura dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, “depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo…]”.
Quindi, la Corte di Cassazione ha evidenziato la coerenza con la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla legge n. 206/2004, individuabile nell’intento di garantire ai beneficiari “strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici”.
Pertanto, tenuto conto di tale consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha invitato i propri Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei chiarimenti forniti, secondo cui l’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Sul punto e in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti, l’INPS ha precisato che a decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, saranno esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.
Infatti, è stato si precisa che per il corrente anno, l’esenzione fiscale viene applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026.
Relativamente, invece, agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.
Ad ogni modo, in merito alle istanze di esenzione dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati, nonché alle relative modalità di presentazione, l’Istituto pubblicherà un’ulteriore circolare con la quale saranno fornite le relative istruzioni operative di dettaglio.