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Assegno Unico Universale: il beneficio sarà esteso anche ai figli residenti in Paesi UE con l’abolizione del requisito di residenza biennale

da "REDAZIONE EPAS" del 14/05/2026

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L’Assegno Unico Universale è una misura di sostegno economico alle famiglie con figli istituita con il D. Lgs. n. 230/2021 e operativa dal 1° marzo 2022. In particolare, in beneficio viene erogato in favore di tutti i nuclei con figli minori di 21 anni, o con figli disabili senza limiti di età, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa svolta dai genitori. Infatti spetta a tutte le categorie di lavoratori: dipendenti, sia pubblici che privati; autonomi; pensionati; disoccupati; inoccupati.

L’importo della prestazione riconosciuta dall'INPS varia in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto anche dell’età dei figli a carico e di altri elementi. Pertanto sarà corrisposta una quota progressiva in relazione alle soglie rivalutate annualmente (da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro), oltre alle ulteriori maggiorazione, qualora spettanti.

Inoltre, per ricevere la prestazione, la legge ha stabilito che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dovrà rispettare congiuntamente precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che nel dettaglio sono di seguito riportati. In particolare occorre essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • o cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca e autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, o di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione salvo, in quest’ultimo caso, riserva di ripetizione degli importi corrisposti in seguito all’evoluzione della giurisprudenza o della normativa in materia;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi; ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tuttavia su questi requisiti, a parziale innovazione della normativa vigente, è recentemente intervenuto il legislatore con la legge n. 50/2026, entrata in vigore il 21 aprile 2026, introducendo alcune modifiche alla disciplina dell’AUU, in adeguamento ai principi del diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori e coordinamento delle prestazioni familiari.

In particolare, è stato eliminato il requisito della residenza in Italia del richiedente da almeno due anni (anche non continuativi) ed è stato riconosciuto il diritto anche per i figli residenti un altro Stato dell’Unione Europea, purché fiscalmente a carico del richiedente secondo la normativa italiana.

Sul punto in esame, si chiarisce comunque che l'erogazione dell'Assegno Unico Universale resterà commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia. Inoltre, per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda potrà essere presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e dovrà sempre essere rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

Ad ogni modo, per tutte le precisazioni in merito alla nuova disciplina approvata, nonchè per l’effettiva attuazione delle nuove disposizioni normative descritte, occorrerà attendere la pubblicazione da parte dell’INPS della circolare esplicativa, con la quale l’Istituto fornirà le precise istruzioni operative per la corresponsione della prestazione ai nuovi soggetti aventi diritto.