Pagamento del ticket di licenziamento, per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria
da "REDAZIONE EPAS" del 21/05/2026
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento, stabilendo in generale che il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro determina in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ciò premesso, in riferimento al lavoro penitenziario, occorre sottolineare che sebbene sul piano delle tutele, la predetta attività sia stata progressivamente assimilata al lavoro subordinato ordinario, continua a presentare profili di specialità strettamente che sono strettamente connessi allo status di detenuto. Infatti, talune ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro dei detenuti sono tipiche ed esclusive di tale categoria, tenuto conto che la cessazione avviene a fronte di eventi esterni al rapporto di lavoro e indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l’Istituto con recente circolare e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto opportuno fornire maggiori chiarimenti in merito al dovuto pagamento del cd. ticket licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria.
In particolare è stato osservato che, pur in presenza di una condizione di disoccupazione involontaria tutelata dall’ordinamento previdenziale, nei suddetti casi occorre distinguere le ipotesi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause ordinarie e tipiche di risoluzione, rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro, da quelle nelle quali la cessazione derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti.
L’INPS specifica che in tale ultima fattispecie rientrano le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da eventi strettamente connessi allo status detentivo del lavoratore e del tutto estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro, il quale non ha assunto alcuna iniziativa decisionale, né dispone di alcun margine discrezionale in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall’articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
E dunque, al verificarsi di tali circostanze l’applicazione del ticket di licenziamento non risulterebbe coerente con la ratio prevista dalla normativa vigente, per la quale il predetto versamento oltre contribuire al finanziamento delle prestazioni di disoccupazione, è finalizzato anche a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali. Pertanto, nelle ipotesi sopra descritte è da escludersi con certezza la debenza del contributo astrattamente dovuto dal datore di lavoro.
In relazione, invece, alle fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Infine, un analogo criterio valutativo deve essere adottato anche nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario. Anche in tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite di altro soggetto giuridico dallo stesso controllato o partecipato, con il lavoratore detenuto presso l’istituto penitenziario di destinazione. Ad ogni modo, nelle descritte ipotesi, l’Istituto procederà alle necessarie verifiche, di natura amministrativa e ispettiva, in ordine a quanto dichiarato dal datore di lavoro.