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Bonus Assunzioni: il Decreto 1° maggio conferma gli sgravi contributivi per gli under 35

da "REDAZIONE EPAS" del 27/05/2026

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L’Istituto, con recente circolare, detta le istruzioni attuative dell’articolo 1 del decreto legge n. 62/2026 (cd. «decreto 1° maggio»). Il nuovo decreto, come noto, riorganizza gli incentivi all'occupazione, riprendendo e modificando le misure nate con il decreto Coesione (DL n. 60/2024) e successivamente prorogate dal decreto Milleproroghe (fino al 30 aprile 2026 per i bonus under 35 e over 35 nella ZES, e fino al 31 dicembre 2026 per il bonus donne). In particolare, il predetto aggiornamento normativo, ha modificato le scadenze previste per richiedere l'incentivo under 35 e over 35 nella ZES, andando a coprire l'intero anno 2026 (e quindi estendolo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026).

Pertanto l’INPS, in riferimento alle istanze di Bonus giovani under 35, ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro privati che possono ottenere su domanda l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e in possesso, alternativamente, delle seguenti caratteristiche:

  • Molto svantaggiati, in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (no lavoro subordinato con contratto di 6 o più mesi, no attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione sia superiore ai limiti esenti da imposizione);
  • Molto svantaggiati, in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie c), e), f), g), della definizione di “lavoratore svantaggiato” (art.2, Regolamento UE 651/2014);
  • Svantaggiati in quanto appartenenti alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g), della definizione di “lavoratore svantaggiato” (art.2, Regolamento UE 651/2014);

Il limite massimo erogabile mensilmente è di 500 euro (24 mensilità) ai lavoratori molto svantaggiati e per 500 euro (12 mensilità) alle restanti categorie. Tale importo viene innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nell’area ZES Unica relativa alle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria, o in aree del Centro Italia in crisi industriale.

Chi è il lavoratore svantaggiato

La definizione, di cui all’art. 2 del Regolamento UE 651/2014, prevede che sia «lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. aver superato i 50 anni di età;
  5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Le condizioni da rispettare per richiedere l’esonero

Per poter richiedere e fruire del Bonus giovani occorre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. Il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto il 35 esimo anno di età (quindi deve avere 34 anni e 364 giorni);
  2. I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  3. I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva
  4. L’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare, come previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto Lavoro, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti
  5. La legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in

favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al

trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale

I tipi di contratto di lavoro

L’esonero contributivo in questione si prefigge un duplice obiettivo: incrementare l’occupazione giovanile stabile e sostenere lo sviluppo occupazionale per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. Per questo motivo, non può essere fruito per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (art.13 e art.18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), anche se stipulato a tempo indeterminato.

Il Bonus giovani, inoltre, non può applicarsi in relazione alle assunzioni a tempo determinato, né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già esistenti. Sono inoltre esclusi, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

È possibile, invece richiederlo per quei soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un altro datore di lavoro, il quale abbia beneficiato parzialmente delle medesime misure di esonero. Gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

La modalità di richiesta degli esoneri

L’istanza per il riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati. La domanda di accesso al Bonus deve essere inoltrata dal datore di lavoro privato esclusivamente attraverso il modulo online sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Nel modulo online, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’impresa;
  2. dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
  3. tipologia di classe di svantaggio del soggetto;
  4. tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  5. retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  6. dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
  7. dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026.