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Assegno d’Inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” (artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI)

da "REDAZIONE EPAS" del 28/05/2026

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Come noto, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179, hanno modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, introducendo la possibilità per il questore di rilasciare, su proposta dell’autorità giudiziaria, può rilasciare un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero vittima del reato di cui all’articolo 603-bis del c.p. “per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento”.

Tale permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, riguarda tre specifiche categorie di soggetti stranieri, come di seguito elencate.

  1. Vittime di caporalato e sfruttamento, ossia lavoratori che hanno subito l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (grave sfruttamento agricolo o in altri settori);
  2. Vittime di tratta e protezione sociale, quali persone inserite in percorsi di assistenza perché vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù o tratta di esseri umani;
  3. Vittime di violenza domestica, e quindi soggetti che subiscono abusi e maltrattamenti all'interno del contesto familiare, intercettati dai centri antiviolenza o dalle forze dell'ordine.

Il medesimo decreto legge n. 145/2024, ha poi stabilito che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” destinatari delle misure di assistenza, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione (ADI), con le dovute specialità riferite all’applicabilità della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 48/2023.

In primo luogo occorre precisare per l’accesso all’ADI e per il mantenimento dello stesso non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.

In particolare, non rilevano i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  2. la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;
  3. la residenza in Italia, quale requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza;
  4. la soglia del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, inferiore a 10.140 euro;
  5. il valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.500 euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza o inferiore alla soglia di 8.190 euro moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza, qualora il nucleo sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; il valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE;
  6. il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale unica (IMU) non superiore a 150.000 euro;
  7. il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita e le ulteriori seguenti disposizioni:

  • non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componete risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
  • per il beneficiario dell’ADI, è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Per i beneficiari dell’ADI, la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Inoltre, l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024 dispone che le misure di assistenza l’ADI, non spetta ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI:

  1. in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all’articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
  2. se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
  3. in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Ad ogni modo, ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” beneficiari dell’ADI si applicano gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del beneficio è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione obbligatoria degli adulti di primo livello, comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Per quanto concerne la durata della prestazione ADI occorre fare riferimento sempre alla normativa stabilita dall’articolo 18-ter, comma 3, del TUI, in base al quale il permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato a stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha una durata di un anno, rinnovabile per un anno. Alla scadenza del permesso di soggiorno per “casi speciali” lo stesso potrà essere rinnovato (cfr. l’art. 18-ter, comma 3, del TUI) o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo (anche al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del TUI) o permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Pertanto, secondo quanto chiarito dall’INPS, anche la durata dell’ADI non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione della prestazione.

A titolo semplificativo, qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda dell’ADI venga presentata ad agosto 2026 (ipotizzando la contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo), il beneficio può essere erogato solo per i residui mesi di validità del permesso di soggiorno per “casi speciali” ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.

I destinatari della prestazione ADI saranno poi soggetti a specifici obblighi di comunicazione in corso di godimento dell’ADI, che escludono alcune circostanze relative alla disapplicazione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.

Ne deriva che gli interessati non saranno soggetti all’obbligo di comunicare le variazioni di carattere economico/patrimoniale, incluse le variazioni occupazionali. Tuttavia, la compilazione dell’ADI-Com Esteso per informare l’Istituto, resta dovuta relativamente alle seguenti situazioni:

  • assenze dal territorio italiano;
  • ricoveri in strutture a totale carico pubblico;
  • dimissioni volontarie;
  • presenza di sentenze definitive di condanna o patteggiamento;
  • presenza delle condizioni previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n.145/2024, per quanto attiene ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI;
  • nel termine di quindici giorni dall’evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni riferite al contratto di locazione;
  • entro un mese dall’evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni della composizione del nucleo familiare (dichiarato con il Modello “ADI-Com Casi speciali” - SR210, predisposto dall’INPS).

Infine, si evidenzia che nei casi di conversione dei citati permessi di soggiorno per “casi speciali” in altre tipologie di permesso di soggiorno, la domanda dell’ADI presentata sulla base del permesso di soggiorno per “casi speciali” sarà posta nello stato “decaduta”. In tali casi il beneficiario può presentare una nuova domanda per la quale trova applicazione il regime ordinario previsto dal decreto-legge n. 48/2023, con applicazione anche dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.