Assegno d’Inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” (artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI)
da "REDAZIONE EPAS" del 28/05/2026
Come noto, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179, hanno modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, introducendo la possibilità per il questore di rilasciare, su proposta dell’autorità giudiziaria, può rilasciare un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero vittima del reato di cui all’articolo 603-bis del c.p. “per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento”.
Tale permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, riguarda tre specifiche categorie di soggetti stranieri, come di seguito elencate.
Il medesimo decreto legge n. 145/2024, ha poi stabilito che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” destinatari delle misure di assistenza, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione (ADI), con le dovute specialità riferite all’applicabilità della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 48/2023.
In primo luogo occorre precisare per l’accesso all’ADI e per il mantenimento dello stesso non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.
In particolare, non rilevano i seguenti requisiti:
Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita e le ulteriori seguenti disposizioni:
Per i beneficiari dell’ADI, la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Inoltre, l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024 dispone che le misure di assistenza l’ADI, non spetta ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI:
Ad ogni modo, ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” beneficiari dell’ADI si applicano gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del beneficio è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione obbligatoria degli adulti di primo livello, comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.
Per quanto concerne la durata della prestazione ADI occorre fare riferimento sempre alla normativa stabilita dall’articolo 18-ter, comma 3, del TUI, in base al quale il permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato a stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha una durata di un anno, rinnovabile per un anno. Alla scadenza del permesso di soggiorno per “casi speciali” lo stesso potrà essere rinnovato (cfr. l’art. 18-ter, comma 3, del TUI) o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo (anche al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del TUI) o permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.
Pertanto, secondo quanto chiarito dall’INPS, anche la durata dell’ADI non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione della prestazione.
A titolo semplificativo, qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda dell’ADI venga presentata ad agosto 2026 (ipotizzando la contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo), il beneficio può essere erogato solo per i residui mesi di validità del permesso di soggiorno per “casi speciali” ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.
I destinatari della prestazione ADI saranno poi soggetti a specifici obblighi di comunicazione in corso di godimento dell’ADI, che escludono alcune circostanze relative alla disapplicazione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.
Ne deriva che gli interessati non saranno soggetti all’obbligo di comunicare le variazioni di carattere economico/patrimoniale, incluse le variazioni occupazionali. Tuttavia, la compilazione dell’ADI-Com Esteso per informare l’Istituto, resta dovuta relativamente alle seguenti situazioni:
Infine, si evidenzia che nei casi di conversione dei citati permessi di soggiorno per “casi speciali” in altre tipologie di permesso di soggiorno, la domanda dell’ADI presentata sulla base del permesso di soggiorno per “casi speciali” sarà posta nello stato “decaduta”. In tali casi il beneficiario può presentare una nuova domanda per la quale trova applicazione il regime ordinario previsto dal decreto-legge n. 48/2023, con applicazione anche dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.