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Nuovi livelli reddituali ANF per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027

da "REDAZIONE EPAS" del 04/06/2026

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L’INPS, con recente circolare, ha comunicato i nuovi livelli di reddito per la fruizione degli Assegni al nucleo familiare (ANF), che saranno in vigore dal 1° luglio 2026 e fino al 30 giugno 2027.

Come noto l’ANF è una misura di sostegno economico per i nuclei familiari senza figli, composti solo da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Infatti, dal 1° marzo 2022 la suddetta misura non è più destinata ai nuclei con figli e orfanili, i quali possono invece richiedere l’Assegno Unico Universale.

In particolare l’Istituto ha fornito le nuove tabelle suddivise in base alla composizione dei nuclei che possono accedere alla misura ANF con le relative fasce reddituali di riferimento, come di seguito elencate:

  • TABELLA 19: NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
  • TABELLA 20: NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
  • TABELLA 20B: NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
  • TABELLA 21: NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
  • TABELLA 21B: NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
  • TABELLA 21C: NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
  • TABELLA 21D: NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                              

Per poter accedere alla prestazione ANF, oltre a rispettare la composizione del nucleo familiare prevista dalle disposizioni di legge, bisogna appartenere a specifiche categorie di lavoratori, oppure essere titolari di pensione o di altre prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

I lavoratori coinvolti sono:

  1. Lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato)
  2. Lavoratori dipendenti agricoli
  3. Lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite
  4. Pensionati che ricevono la pensione derivante da lavoro dipendente (sia del settore pubblico che privato)

L’erogazione dell’ANF assolve alla funzione di supportare economicamente quei lavoratori e quei nuclei che percepiscano redditi inferiori a quelli determinati annualmente a livello normativo. L’importo spettante varia a seconda e del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo, con maggiore attenzione e tutele per quei nuclei con situazioni di disagio. Infatti, gli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) non prevedono un "importo minimo" fisso universale, ma inversamente proporzionale al reddito del nucleo: si azzera al superamento di determinate soglie massime e raggiunge il suo valore massimo in corrispondenza della fascia di reddito più bassa (fino a circa 16.000 - 34.000 euro annuali a seconda della tabella applicata).

La rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare è stata disposta dalla legge n. 153/88, che ha stabilito che gli importi sono modificati in proporzione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’ISTAT considerando l’anno di riferimento dei redditi per l’erogazione dell’ANF e l’anno immediatamente precedente. Pertanto, tra l’anno 2025 e l’anno 2024 la variazione percentuale dell’indice dei prezzi è risultata pari a +1,4% e, quindi, tale percentuale sarà applicata anche agli incrementi dei livelli di reddito presi a riferimento per l'erogazione della prestazione.