Prestazioni d’invalidità civile (o cecità o sordità) respinte, revocate, o sospese per mancanza dei requisiti socio-economici: l’Istituto fornisce le nuove disposizioni per il ripristino degli assegni
da "REDAZIONE EPAS" del 09/06/2026
L’INPS, nell'attesa che venga predisposto il nuovo servizio telematico riferito alla “domanda di concessione/ripristino” delle prestazioni economica d’invalidità civile (o cecità o sordità) respinta, revocata o sospesa, per mancanza dei requisiti socio-economici, ha fornito le nuove istruzioni procedurali transitorie che si sostituiscono a quelle attualmente applicate, distinguendo le casistiche di seguito descritte.
Nelle ipotesi sopra indicate, l’interessato che ritiene di essere nuovamente in possesso dei requisiti socio-economici per accedere alle prestazioni d’invalidità, dovrà presentare la domanda di ripristino tramite il modello “AP93” che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo “AP70” e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010). In tal modo, pertanto, non occorre riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica e la domanda di ripristino è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
Qualora invece la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei prescritti requisiti socio-economici (ad esempio, a causa di ricovero ospedaliero, del venire meno della frequenza o per la liquidazione di un importo una tantum), l’interessato, qualora ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, dovrà presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali. Pertanto, anche in questo caso non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario. Inoltre, trattandosi di ripristino di una prestazione economica precedentemente sospesa per la perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, la prestazione può essere di nuovo riconosciuta con decorrenza dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.
Disposizioni comuni dal punto di vista sanitario
Come sopra evidenziato, in caso di richiesta di ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità, la presentazione della domanda di ripristino/ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario. Tuttavia, qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare, in particolari circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata. In merito l’INPS ha precisato quanto segue:
Per ricevere assistenza per il riconoscimento o il ripristino delle prestazioni economiche d’invalidità di cui sei titolare puoi rivolgerti al Patronato EPAS.