Blog

indietro

Accertamento redditi di pensionati residenti all'estero (RedEst): Apertura Campagna 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 11/06/2026

img

L’Istituto, ha recentemente comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito. Inoltre, è stata contestualmente riaperta anche la Campagna RedEst 2025 per i redditi percepiti nel 2024 che non erano ancora stati comunicati.

La Campagna sui redditi del 2023, invece, si è chiusa definitivamente il 31 marzo 2026 e le dichiarazioni ancora da effettuare potranno essere inviate solo tramite procedura di ricostituzione reddituale.

Come noto, la Campagna RedEst consente di comunicare in modalità telematica i redditi percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero. Infatti, l'INPS è tenuta per obbligo di legge alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi rilevanti prodotti all'estero (articolo 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

I redditi prodotti all'estero sono accertati dalle certificazioni rilasciate dalle autorità estere competenti, secondo quanto disposto dall’articolo 49, legge n. 289/2002 e sono utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alle pensioni.

I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti tipologie:

  • redditi previdenziali italiani ed esteri;
  • redditi da lavoro;
  • redditi immobiliari (esclusa la prima casa di abitazione);
  • redditi di capitali e di partecipazione;
  • redditi di arretrati degli anni precedenti;
  • rendite vitalizie o a tempo determinato;
  • redditi a carattere assistenziale.

I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere certificati dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Paesi esteri. Le autocertificazioni previste espressamente dalla norma di legge devono essere rese agli Istituti di Patronato che si occupano della compilazione dei modelli e il loro invio online all'INPS, o all'Autorità consolare italiana. Tali Enti provvederanno anche ad annotare sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge che impongono all'INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto l'accertamento dei redditi – relativi all'anno precedente – dei pensionati residenti all'estero.

Il modello RED/EST prevede quattro sezioni:

  1. la prima indica come compilare il modulo;
  2. la seconda raccoglie i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
  3. la terza include la dichiarazione di responsabilità e l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  4. la quarta consente la delega al patronato.

Si può anche rinunciare a dichiarare i redditi, con conseguente cessazione della prestazione.

 

Il modello che viene spedito ai pensionati è precompilato con le informazioni delle pensioni presenti nel Casellario dei pensionati. Tuttavia, i pensionati devono autocertificare la propria cittadinanza italiana e l'INPS verificherà il requisito con tutti i mezzi idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti autorità consolari, ecc.). Inoltre, il pensionato deve utilizzare le righe in bianco per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è titolare.

In particolare, l'interessato deve indicare l'importo di:

  • ogni pensione percepita nell'anno di riferimento, al netto di arretrati corrisposti nell'anno, ma di competenza degli anni precedenti;
  • trattamenti di famiglia;
  • eventuali contributi previdenziali.

Il pensionato deve indicare anche per quanti mesi ha percepito la pensione e gli importi vanno indicati nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

Alla consegna dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, gli enti di patronato procederanno con le seguenti attività:

  • accertare l'identità del dichiarante;
  • ricevere i modelli RED/EST compilati e firmati;
  • verificare che la documentazione sia conforme ai dati indicati nei modelli;
  • acquisire i dati attraverso il sito web dell'INPS.

Le comunicazioni obbligatorie dei redditi, come richiesto dalla legge n. 289/2002, art. 49, comma 1, permettono un calcolo corretto delle prestazioni pensionistiche, riducendo la percezione di somme indebite e possibili sospensioni dell’erogazione nel futuro.

Gli operatori delle sedi EPAS dislocate sul territorio nazionale possono fornirti una consulenza personalizzata e supportarti nella gestione della tua pratica.