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Contributo economico di 500 euro per i giovani imprenditori: Apertura del servizio per l’invio delle istanze di riesame

da "REDAZIONE EPAS" del 16/06/2026

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Come noto il “Decreto Coesione” (d. lgs. n. 60/2024), al fine di incentivare l’occupazione giovanile, ha previsto la possibilità di richiedere il contributo economico di 500 euro per i giovani disoccupati che non abbiano compiuto trentacinque anni di età e che abbiano avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Successivamente sono stati inclusi tra i destinatari sopra indicati anche i liberi professionisti (momento costitutivo dell'attività individuato con la data di apertura della partita IVA), nonché i soggetti che abbiano avviato, sempre all’interno del medesimo intervallo temporale, un’attività imprenditoriale nell’ambito della “Ricerca e sviluppo sperimentale dell’archeologia” (integrazione con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01).

Il suddetto incentivo è stato quindi finalizzato a supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale, e potrà essere corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, provvedendo alla liquidazione annuale in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale e tenuto conto delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dell’Istituto.

Pertanto, le istanze sono state inviate dai soggetti che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, erano in possesso contestualmente i seguenti requisiti:

  • età anagrafica inferiore a 35 anni;
  • stato di disoccupazione.

Con riguardo al requisito dello stato di disoccupazione l’Istituto ha precisato che sono da considerarsi disoccupati:

  1. i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
  2. i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

Inoltre, in caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile poteva essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.

Tutto ciò premesso, con recente circolare, l’INPS ha comunicato che sono state terminate le attività di istruttoria centralizzata delle istanze ricevute e che gli uffici preposti stanno provvedendo alla progressiva liquidazione di tutte le domande accolte. Inoltre per le richieste che invece sono state respinte, nel medesimo applicativo predisposto per l’invio delle richieste d’incentivo, è stata già attivata la possibilità di richiedere il riesame, fornendone le motivazioni e/o riportate le altre informazioni di rilievo e eventualmente allegando anche la documentazione di supporto.

Pertanto, è possibile verificare lo stato della domanda inviata nella sezione “esiti” e utilizzando il pulsante “Presenta riesame”, la richiesta viene trasmessa all’Istituto con l'emissione della relativa ricevuta recante il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre l’istanza di riesame è di 30 giorni decorrenti dal 10/06/2026 o, nel caso in cui la reiezione della domanda sia successiva alla predetta data, dal giorno in cui si è avuta conoscenza della reiezione.

Infine l’INPS specifica che solo per alcune domande non è stato possibile, al momento, concludere l’istruttoria in quanto si è in attesa degli esiti sulla regolarità contributiva nel caso di iscrizione a una Cassa previdenziale non gestita dall’Istituto o nel caso di contribuzione versata alla Gestione separata in assenza di relativa iscrizione. Pertanto, le predette domande saranno definite non appena pervenuti gli esiti sulla regolarità contributiva.