Blog

indietro

ISCRO 2026: nuove domande fino al 31 ottobre 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 23/06/2026

img

L’ISCRO è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 386-400, l. 178/2020), per poi divenire misura strutturale riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024, con la legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 142-155, l. 213/2023).

Si tratta di una misura di sostegno per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che, nell’anno precedente alla richiesta, abbiano subito delle perdite reddituali pari almeno al 70% della media dei redditi risultanti nei due anni a ritroso, producendo un reddito comunque non superiore a 12 mila euro. Esempio: se la domanda è presentata nel 2026, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2025 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2023 e 2024 (due anni precedenti all’anno di riferimento).

Ebbene l’INPS ha recentemente comunicato che è nuovamente operativo il canale telematico per l’invio delle istanze 2026 e che l’inoltro delle domande sarà possibile fino alla data del 31 ottobre 2026.

Tuttavia, potranno presentare la richiesta solo coloro che non hanno beneficiato della suddetta indennità per gli anni 2024 e/o 2025, in quanto, come previsto per legge, l’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di fruizione della stessa.

Inoltre, l’interessato che intende accedere a tale prestazione dovrà possedere tutti gli ulteriori requisiti di seguito elencati:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda, pena la decadenza della prestazione;
  • non essere beneficiario di ADI per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della partita IVA in corso di erogazione della prestazione determina la decadenza della stessa;
  • non avere indennità di disoccupazione;
  • non assumere cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione.

In fase di presentazione della domanda sarà altresì necessario autocertificare i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se tale dato non dovesse risultare già a disposizione dell’Istituto.

Importo ed erogazione

L’indennità viene erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e, come specificato inizialmente, non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

L’importo dell’ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo (non verrà considerato il reddito da lavoro dipendente; parasubordinato; da partecipazione a impresa) dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Esempio: se il reddito dichiarato per gli anni 2023 e 2024 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:

  • determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);
  • dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);
  • moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro);

In ogni caso l’ammontare dell’indennità mensile non dovrà essere inferiore a 250 euro, e non potrà comunque superare gli 800 euro.

L’accesso alla misura dell’ISCRO prevede che i beneficiari partecipino a dei percorsi di aggiornamento professionale. L’INPS, dopo l’inoltro della domanda, trasmette i dati ai Centri per l'Impiego e al portale SIISL per la gestione delle politiche attive.

Decadenza

La legge 213/2023 stabilisce che il beneficiario decade dal diritto all’indennità per:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (art. 1, comma 151);
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • Titolarità dell’Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).

Rivolgiti al patronato EPAS

Rivolgendosi alle sedi EPAS sarà possibile usufruire del supporto degli operatori per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e per l’inoltro della domanda di ISCRO.