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Quattordicesima mensilità: In arrivo l’erogazione a luglio 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 25/06/2026

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L’istituto ha recentemente pubblicato la circolare con la quale ha fornito le istruzioni e requisiti per la corresponsione della quattordicesima mensilità prevista per luglio 2026.

In particolare, l’accredito effettuato d’ufficio dall’INPS, riguarderà i pensionati già in possesso del requisito anagrafico di 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’A.G.O., delle forme esclusive ed esonerative della stessa, in possesso di determinati requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. Saranno inclusi anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità, o di pensione ai superstiti.

Diversamente, per i pensionati che raggiungeranno il requisito anagrafico dopo la rata di luglio 2026, o che diverranno titolari di pensione successivamente, la quattordicesima verrà erogata d’ufficio, se spettante, solo con il pagamento pensionistico di dicembre 2026.

L’INPS ha anche ricordato che restano invece esclusi dall’applicabilità e, quindi, dall’erogazione della somma aggiuntiva le seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale; quindi sono escluse: 044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA). Inoltre, la medesima non è prevista per: pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni ex SPORTASS.

I redditi rilevanti per l’erogazione della quattordicesima sono quelli annui del solo richiedente e, quindi:

  • in caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2026;
  • nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2026; nonché i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2025.

Si precisa che redditi da considerare per il beneficio sono tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o a imposta sostitutiva, oppure conseguiti all’estero; sono esclusi, invece, i redditi relativi alla casa di abitazione, ai trattamenti di fine rapporto e alle somme corrisposte a titolo di competenze arretrate soggette a tassazione separata, i trattamenti di famiglia, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

Per quanto concerne invece i limiti reddituali e gli importi che saranno corrisposti dall’Istituto, tali parametri si differenziano in base agli di contribuzione accumulati dal singolo pensionato che hanno dato luogo al trattamento pensionistico e in riferimento anche alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo (T.M.).

Pertanto, per gli appartenenti alla prima fascia di reddito, l’importo spettante può variare dai 437 euro ai 655 euro, per redditi annui fino a 12.586,08 euro. Diversamente, per gli appartenenti alla seconda fascia di reddito, l’importo spettante può variare dai 360 euro ai 504 euro, per redditi annui non superiori a 16.412,10 euro.

I suddetti limiti reddituali comprendono anche la cosiddetta clausola di salvaguardia, prevista quando il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il T.M., ma inferiore a tale limite incrementato della quattordicesima spettante. In tal caso, l’importo del beneficio spettante verrà erogato in misura parziale fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L’erogazione della quattordicesima viene mostrata con apposita voce nel cedolino di pensione, oltre all’informazione che riceverà il beneficiario con le seguenti modalità:

  • nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
  • con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una
  • comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
  • con invio di una notifica sull’app “IO”.

Infine, l’INPS specifica che per i pensionati a cui non dovesse venire erogata la quattordicesima mensilità, pur rientrando negli aventi diritto, sarà possibile presentare domanda di ricostituzione online, con il prodotto “ricostituzione reddituale per quattordicesima”.

Per sapere se hai diritto all’erogazione della quattordicesima mensilità sul tuo trattamento pensionistico, puoi rivolgerti al Patronato EPAS.