Trasformazione AOI: nuove precisazioni dell’INPS per la richiesta del beneficio per le madri lavoratrici che versano nel sistema contributivo
da "REDAZIONE EPAS" del 02/07/2026
L’Istituto ha recentemente chiarito le modalità di richiesta del beneficio previsto per le lavoratrici madri che hanno versato nel sistema contributivo e che sono titolari di AOI. Infatti, in base all’art.1, comma 40, lett. c della legge n. 335/1995 alle donne appartenenti alle suddette categorie possono essere riconosciuti alternativamente due benefici:
Ebbene, l’INPS ha specificato che i suddetti benefici possono essere richiesti anche nel caso di trasformazione dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI), liquidato con il sistema contributivo, in pensione di vecchiaia. Tuttavia, per ottenere il relativo riconoscimento, le lavoratrici madri dovranno presentare apposita istanza di trasformazione dell’AOI almeno un mese prima della decorrenza del trattamento pensionistico, a pena di decadenza, e dunque prima della trasformazione d’ufficio dell’assegno stesso. Infatti, superato tale termine, le suddette agevolazioni non potranno più essere riconosciute. In attesa dell’implementazione del relativo servizio, l’indicazione della scelta effettuata dalla pensionanda dovrà essere specificata nelle note della domanda di trasformazione.
Pertanto, nei casi in cui, per effetto del riconoscimento del beneficio dell’anticipo dell’età pensionabile, la decorrenza della pensione di vecchiaia venga retrodatata per un periodo già interessato dall’erogazione dell’AOI, lo stesso verrà revocato dall’Istituto a partire dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. In tali circostanze, le rate già corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità saranno compensate con le somme spettanti a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo, liquidando in favore dell’interessata l’eventuale differenza a credito.
Nella medesima circolare vengono poi ricordate le ulteriori regole sulla trasformazione dell’assegno ordinario in pensione di vecchiaia, che avviene al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge per l’accesso al predetto trattamento pensionistico.
Dunque, se l’assegno è stato liquidato nel sistema contributivo, saranno richiesti i seguenti requisiti:
L’Istituto specifica anche che all’atto della trasformazione, saranno conteggiati anche gli anni di erogazione dell’assegno, ma solo per il raggiungimento del diritto a pensione, e dunque non per la misura dell'assegno.
Infine, per coloro che invece hanno esercitato l’opzione al contributivo, la trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia può avvenire esclusivamente al compimento dei 67 anni (67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita) e 20 anni di contribuzione.
Anche in tal caso l'INPS ricorda che la facoltà di opzione al contributivo deve essere stata effettuata durante la vita lavorativa e comunque entro il mese precedente alla data di decorrenza dell’Assegno ordinario di invalidità. Infatti, non sarà possibile farlo in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.
Rivolgendosi alle sedi del patronato EPAS diffuse sul territorio, sarà possibile verificare, con il supporto degli operatori, la decorrenza della tua pensione di vecchiaia, ricevendo anche un'assistenza personalizzata sull'inoltro dell'istanza di trasformazione dell’Assegno ordinario di invalidità.