Settori a rischio dell’Edilizia e dell’Agricoltura: nuova normativa sugli ammortizzatori sociali contro le ondate di calore più estreme
da "REDAZIONE EPAS" del 09/07/2026
Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2026, le imprese dei settori maggiormente esposti al rischio climatico potranno beneficiare dell’ormai disciplina di favore in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eventi oggettivamente non evitabili, tra cui rientrano le temperature superiori ai 35° C.
Infatti, l’articolo 6 del decreto legge n. 107/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2026 ed entrato in vigore il 27 giugno, ha rinnovato la linea di tutele già adotta in passato e consistente nell'esclusione dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dal computo del limite massimo delle 52 settimane nel biennio; l’azzeramento del contributo addizionale e l’estensione della CISOA (la cassa speciale per l'agricoltura) a favore dei lavoratori a tempo determinato (OTD).
Novità per il settore dell’edilizia
Per quanto riguarda la CIGO, come noto, la disciplina ordinaria presenta delle limitazioni di utilizzo, in base alle quali il trattamento può essere concesso per un massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52 settimane complessive. Esaurito tale periodo, non è possibile inoltrare una nuova domanda per la stessa unità produttiva prima che siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività.
Ebbene il decreto estende la deroga sui tetti massimi temporali anche ai datori di lavoro edili e dell'escavazione per l'intero secondo semestre del 2026. Inoltre, alla misura viene abbinato anche l'esonero totale dal contributo addizionale per i trattamenti degli eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetti Eone) concessi dal 1° luglio al 31 dicembre.
inoltre, sempre con riferimento ai suddetti eventi, per le richieste CIG non si applica il principio generale in base al quale possono beneficiare di cassa integrazione solo i lavoratori in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda.
Nell’attesa delle conferme operative da parte dell'INPS, le domande di CIGO legate agli eventi meteo ed eccezionali ondate di calore potranno comunque essere trasmesse per via telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La prima scadenza cruciale sul calendario è fissata al 31 agosto 2026.
Novità per il settore dell’Agricoltura
Nel settore in esame è stato previsto che per le sospensioni o per le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, la CISOA per intemperie stagionali, sarà riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), oltre che a quelli a tempo indeterminato (OTI), già beneficiari, e anche in caso di riduzione dell'attività pari a metà dell'orario giornaliero.
Inoltre, entrambe le suddette categorie, potranno accedere alla CISOA anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata (come previsto in via ordinaria).
Infine, il medesimo ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative; la CISOA non sarà conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno e, tali giornate, verranno anzi equiparate a quelle di lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Le istanze CISOA dovranno essere inoltrate alla sede INPS competente entro il termine standard di 15 giorni dall'evento. Tuttavia, anche in tal caso, si attendono le specifiche istruzioni operative dell’INPS, auspicando che l’Istituto concedo un periodo di flessibilità di almeno 30 giorni dalla pubblicazione della circolare applicativa per sanare i primi eventi del mese di luglio.
Dotazione Finanziaria e Monitoraggio
Il decreto poggia su una dote finanziaria complessiva calibrata sulle esigenze dei due comparti: 10,3 milioni di euro sono stati allocati per il settore agricolo, mentre 4,9 milioni di euro sosterranno le imprese edili e affini. Le risorse stanziate registrano un ridimensionamento rispetto al quadro dello scorso anno (che vedeva rispettivamente 22,5 e 10,5 milioni di euro nel 2025).
A causa del tetto di spesa prefissato, la legge affidato all’INPS un ruolo rigoroso di vigilanza e monitoraggio dei flussi finanziari e, qualora le richieste dovessero superare i limiti di budget stanziati, l'Istituto previdenziale non potrà accogliere ulteriori istanze, bloccando l'erogazione dei trattamenti in deroga.