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Adesione automatica alla previdenza complementare: le novità dal 1° luglio 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 16/07/2026

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La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, con lo cui scopo di integrare la previdenza di base obbligatoria (o di primo pilastro). L’obiettivo è quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

Il sistema della previdenza complementare, sebbene sia nato per iniziativa dello Stato e sia regolamentato e vigilato da appositi enti pubblici (come la COVIP) per tutelare i risparmiatori, consiste nell’adesione volontaria dell’interessato a fondi pensione di natura privata, incaricati di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. Pertanto, la posizione individuale del lavoratore risulterà costituita dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti attraverso all'investimento degli stessi sui mercati finanziari, relazionati alla durata dei periodi di versamento.

I destinatari dei fondi pensione sono: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici; i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari; lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).

In riferimento alla tipologia dei fondi, sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti. I fondi chiusi di origine "negoziale", sono invece le forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

Sebbene l’adesione alla previdenza complementare abbia carattere volontario, la legge Bilancio 2026 è intervenuta modificando l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di destinazione automatica del TFR maturando (Trattamento di Fine Rapporto) alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici), assunti successivamente al 30 giugno 2026.

 

Nello specifico, le disposizioni normative sopra richiamate, attribuiscono al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria) di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge n. 199/2025.

In tale prospettiva assumono rilievo altresì le direttive adottate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 19 giugno 2026, secondo cui, qualora il lavoratore eserciti espressamente l'opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare ferma restando l'applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.

 

Lavoratori di nuova assunzione (avevano instaurato rapporti di lavoro già prima dell’1° luglio 2026)

Per i lavoratori di nuova assunzione, c’è una distinzione basata sul fatto che essi abbiano già aderito o meno alla previdenza complementare. In particolare:

  1. qualora il lavoratore sia già iscritto, alla data di assunzione, ad una forma di previdenza complementare, ha 60 giorni di tempo per dichiarare al datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare conferire il proprio TFR. Se non ci saranno comunicazioni da parte sua, il lavoratore è considerato aderente ex lege alla previdenza integrativa prevista dal CCNL del nuovo datore di lavoro dalla data di assunzione. Avrà altri 60 giorni di tempo per rinunciare. In nessun caso, però, potrà tornare indietro sulla scelta della previdenza complementare e mantenere il trattamento in azienda;
  2. nel caso di coloro che non avevano precedentemente aderito ad una forma di previdenza complementare, il TFR rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS). Potrà comunque, in un momento successivo, modificare la propria scelta e destinare il TFR maturando a un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione al fondo.

 

Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Con recente messaggio INPS, sono state chiarite le modalità per la regolarizzazione delle quote di TFR arretrate, maturate nel periodo che va dalla data di assunzione e la determinazione della destinazione finale del TFR, e cioè dopo la scelta effettuata dal lavoratore.

In particolare, se la regolarizzazione delle competenze maturate avviene nel periodo tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR, la stessa sarà effettuata senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore. Qualora invece le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre tale termine (ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta) la relativa regolarizzazione “tardiva” comprenderà anche somme dovute a titolo di maggiorazione e sanzione.

L’INPS, con recente messaggio, ha fornito i codici da inserire nel flusso Uniemens, a seconda della casistica sopra descritta:

  • “regolarizzazione tempestiva”: codice causale “CF05”, istituito con la circolaren.12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “regolarizzazione tardiva”: codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.