Verifica Reddituale INPS anno 2022: sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati residenti in Italia
da "REDAZIONE EPAS" del 21/07/2026
Come noto, l’Istituto eroga le prestazioni pensionistiche collegate al reddito sulla base delle informazioni reddituali disponibili nei propri archivi e il diritto e la misura delle predette prestazioni sono subordinati alla verifica dei redditi effettivamente percepiti dal pensionato e rilevanti ai fini della prestazione.
L’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all’INPS i redditi rilevanti ai fini della prestazione, qualora tali dati non siano già integralmente dichiarati all’Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti dall’Istituto, la prestazione è sospesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla sospensione senza che l’interessato abbia provveduto a trasmettere la comunicazione in argomento, la prestazione è revocata in via definitiva, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Tanto premesso, l’INPS ha recentemente fornito le indicazioni operative relative alla sospensione delle prestazioni interessate, alle modalità di trasmissione della dichiarazione reddituale e agli adempimenti conseguenti alla mancata presentazione della stessa con riferimento alla campagna di verifica reddituale riferita all’anno 2022 che si è conclusa il 31 marzo 2025. Per coloro i quali non risulta acquisita la suddetta dichiarazione l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione secondo le modalità di seguito indicate. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto, si procederà alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme eventualmente risultate non dovute.
Sospensione della prestazione
Per i pensionati che, nonostante il sollecito, alla data del 31 marzo 2025 non hanno reso la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022, la sospensione sarà applicata mediante una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, da effettuare sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026 (la trattenuta non verrà applicata per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro). La trattenuta è esposta sul cedolino delle mensilità interessate con la seguente descrizione: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”. Inoltre, l’INPS effettuerà le relative comunicazioni anche attraverso notifica nell’area riservata “MyINPS” e, ove presente, all’indirizzo PEC o e-mail registrato negli archivi dell’Istituto.
Presentazione della domanda di ricostituzione reddituale per evitare la revoca della prestazione
Al fine di evitare la revoca della prestazione, il pensionato interessato dovrà effettuare la comunicazione richiesta dall’INPS entro la data del 15 settembre 2026. Decorso inutilmente il termine del 15 settembre 2026, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute per il medesimo anno. La revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta.
Ai fini sopra esposti dovrà essere presentata, anche attraverso l’ausilio degli uffici di patronato, la domanda denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
Per rivere assistenza è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato EPAS.