NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa all’interno degli Istituti penitenziari: no al lavoro in rotazione
da "REDAZIONE EPAS" del 24/07/2026
La disciplina del lavoro intramurario ha subito un’evoluzione nel tempo, transitando da una concezione meramente afflittiva a un modello orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto.
Inizialmente, il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante “Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”, prevedeva che il lavoro svolto all’interno e alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria fosse considerato parte integrante della pena e modalità di esecuzione della stessa. Pertanto, traendo esso origine da un obbligo legale, non poteva essere equiparato al lavoro libero, che aveva, invece, natura contrattuale. Successivamente, la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”,ha superato tale impostazione e, nell’ottica della finalità rieducativa della pena ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il lavoro ha perso il carattere afflittivo per divenire uno strumento con finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività. Quest’ultima impostazione ha trovato il suo consolidamento in alcune pronunce della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024, nella quale la Corte ha affermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare disciplina normativa.
Tuttavia, recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di erogabilità della prestazione NASpI per i detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, fornendo maggiori specifiche in merito. In linea generale, è stato infatti onfermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, con l’ulteriore conseguenza che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario può considerarsi come involontaria, dando la possibilità, in alcuni specifici casi, di accedere alla disoccupazione NASpI e, dal momento che questo è possibile solo in particolari fattispecie, si forniscono di seguito i dettagli recentemente rilasciato dall'Istituto di Previdenza.
Scarcerazione per fine pena
La Corte di Cassazione ha chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. Ne consegue, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Conclusione del progetto lavorativo
La Corte di Cassazione, ha affrontato anche il caso della cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto, affermando che lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. Inoltre, ha aggiunto che escludere la tutela contro la disoccupazione in tale caso specifico significherebbe privare il lavoratore detenuto di tutela previdenziale e assistenziale, proprio nel momento più critico del percorso di reinserimento sociale. Ne consegue che, la cessazione per fine progetto del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria costituisce ulteriore fattispecie che dà luogo a uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Trasferimento presso altro istituto di pena
In tale fattispecie, la Corte di Cassazione chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena esula dalla volontà del lavoratore, né questi ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario intervenuta anche a seguito del trasferimento del detenuto configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Misure alternative alla detenzione in carcere
La Corte di Cassazione, ha affermato che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa alla detenzione costituisce causa di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, e non preclude pertanto il diritto alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti normativi.
Obbligo di versamento del ticket di licenziamento
Le fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sopra individuate, nell’ipotesi in cui siano riferibili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinano in capo all’Amministrazione penitenziaria l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Lavoro in rotazione: non è riconosciuto l’accesso all’indennità NASpI
Come noto, la peculiarità del lavoro carcerario è proprio la natura della rotazione e dell’avvicendamento all’interno del rapporto di lavoro: si tratta di una modalità organizzativa già prevista dalla legge n. 354/1975, come modificata dal decreto legislativo n. 124/2018. Pertanto, si può affermare l’unitarietà del rapporto, che continua senza cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 19746/2025). In questi casi, quindi, non configurandosi la cessazione del rapporto di lavoro, viene meno anche il requisito di accesso alla prestazione NASpI e, dunque, non sorge l’obbligo di versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).
Indicazioni operative INPS
Tutto ciò premesso, l’Istituto stabilisce quindi che in caso di domanda presentata da un soggetto detenuto per attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, sarà necessario verificare che la cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario rientri in uno dei casi sopra declinati. Come chiarito, l’accesso alla prestazione NASpI resta invece escluso se l’attività lavorativa svolta dal detenuto rientra nella programmazione prevista nell’ambito della turnazione, ove il periodo di inattività sia riconducibile alla mera sospensione per rotazione e avvicendamento lavorativo.
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