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Via alle domande di rinnovo dell’Assegno d’Inclusione dal 1° Agosto 2026

da "REDAZIONE EPAS" del 29/07/2026

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Come noto l’ADI è un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale erogato mensilmente dall’INPS per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione di domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha eliminato la previsione del mese di sospensione dell’erogazione del beneficio tra il termine di fruizione dei primi 18 o 12 mesi, prevedendo che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto al 50% dell’importo mensile del beneficio rinnovato.

Pertanto, in luogo dei rinnovi delle istanze previsti per la mensilità di agosto 2026, l’Istituto ha recentemente riepilogato le disposizioni operative per le modalità di rinnovo e per la gestione delle Carte ADI: dal 1° agosto 2026 sarà possibile inviare le domande di rinnovo per coloro che hanno avuto l’ultima erogazione (dodicesima mensilità, o diciottesima mensilità) a luglio 2026. Di seguito il dettaglio delle istruzioni di riepilogo dell’INPS.

Presentazione delle domande di rinnovo e decorrenza

I nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo solo a partire dal mese successivo all’ultimo mese di fruizione della diciottesima mensilità, o della dodicesima mensilità, oppure all’ultimo mese di pagamento della domanda precedentemente “terminata”. Infatti, l’INPS ha chiarito che le domande di rinnovo presentate nel corso dell’ultimo mese di fruizione non verranno elaborate positivamente. Il rinnovo può essere chiesto dallo stesso richiedente della domanda precedente “terminata” o da un nuovo richiedente, che deve essere un componente maggiorenne nel nucleo familiare.

La decorrenza della prestazione sarà distinta tra i nuclei che hanno subito variazioni e quelli che sono rimasti invariati, come di seguito descritto.

  • Per i nuclei che non hanno subito variazioni – al netto di nascite o decessi: la decorrenza dell’erogazione coincide con il mese di presentazione della domanda di rinnovo – se viene presentata nel mese immediatamente successivo a quello in cui è stato disposto l’ultimo pagamento – essendo stato eliminato il mese di sospensione. Non devono sottoscrivere un nuovo PAD e non devono iscriversi al SIISL, rimangono validi quelli effettuati nella domanda precedente “terminata”. Se il richiedente compila il PAD nucleo in sede di presentazione della domanda di rinnovo, pur non essendovi l’obbligo, la sottoscrizione verrà considerata come aggiornamento del PAD nucleo già associato alla domanda, senza conseguenze sulla decorrenza della prestazione.
  • Per i nuclei che hanno subito variazioni: l’erogazione avverrà dal mese di sottoscrizione del PAD. È necessario sottoscrivere un nuovo PAD nucleo ed effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL.

A prescindere che vi siano state delle variazioni o meno al loro interno, per tutti i nuclei familiari che facciano domanda di rinnovo vige l’obbligo di presentazione presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo, se prevista, a pena di sospensione dei successivi pagamenti.

 

Modalità di erogazione

A seguito dell’accoglimento della domanda, il pagamento della prima mensilità di rinnovo (pari al 50%) viene disposto intorno al giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo, mentre i pagamenti delle mensilità successive (100%) vengono disposti intorno al giorno 27 del mese suddetto.

Compilazione della domanda di rinnovo in caso di condizione di svantaggio e inserimento in programma di cura e assistenza

  • Qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata indicata una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza, bisognerà seguire le indicazioni per la compilazione della domanda di rinnovo di seguito riportate:
  • Se la certificazione già rilasciata è ancora in corso di validità alla data di presentazione del rinnovo, nella sezione del Quadro C del modello di domanda devono essere riportati nuovamente gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.
  • Se la certificazione o il programma di cura e assistenza sono scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, l’interessato dovrà essere già in possesso della nuova certificazione della condizione di svantaggio e attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza – rilasciata da Amministrazioni competenti – di cui bisognerà riportare i nuovi estremi nella domanda. Una domanda di rinnovo con gli estremi di una certificazione scaduta non può essere lavorata.

 

Individualizzazione della Carta ADI in caso di rinnovo

La c.d. individualizzazione della Carta ADI, strumento di pagamento elettronico su cui viene erogata la prestazione in oggetto, consiste nella suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza. Qualora sia stata richiesta l’individualizzazione nella precedente domanda “terminata”, la medesima richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo, per dare continuità all’individualizzazione dei pagamenti.

 

Gestione delle Carte ADI per le domande di rinnovo

L’INPS ha riassunto le modalità di gestione delle Carte ADI e di erogazione degli importi nei casi distinti di domande con nucleo familiare invariato e quelle con nucleo familiare variato.

DOMANDE DI RINNOVO CON NUCLEO FAMILIARE INVARIATO RISPETTO ALLA DOMANDA PRECEDENTE

  • Domanda da parte del medesimo richiedente già titolare di Carta ADI attiva (non bloccata, scaduta o disattivata), i nuovi importi verranno accreditati sulla Carta già esistente, senza il rilascio di una nuova Carta.
  • Domanda da parte di un nuovo richiedente già titolare di Carta ADI attiva, i nuovi importi verranno accreditati sulla Carta intestata al nuovo richiedente, senza rilascio di una nuova carta.
  • Domanda da parte di un nuovo richiedente non titolare di Carta ADI, viene emessa in favore dello stesso una nuova Carta.
  • Domanda con richiesta di c.d. individualizzazione, già effettuata nella precedente domanda, gli importi vengono erogati sulle Carte ADI già in uso al richiedente e ai beneficiari maggiorenni del nucleo familiare, senza rilascio di nuove carte.
  • Domanda con richiesta di c.d. individualizzazione fatta per la prima volta: nel caso in cui vi siano componenti del nucleo familiare a cui spetti l’individualizzazione e che non siano già intestatari di una carta ADI attiva, verranno rilasciate loro delle nuove carte. Qualora, invece, la avessero già, gli importi spettanti vengono accreditati pro quota sulle medesime carte.
  • Domanda in cui non si vuole più chiedere la c.d. individualizzazione della Carta ADI, richiesta nella domanda precedente: l’intero importo verrà erogato sulla Carta di cui era già titolare il richiedente o, se non ne era titolare, ne verrà emessa una nuova. Le altre Carte già emesse per la precedente domanda rimarranno valide fino a scadenza, o fino a esaurimento del saldo, senza necessità di restituzione.

DOMANDE DI RINNOVO CON NUCLEO FAMILIARE VARIATO

  • Domanda da parte di un nuovo richiedente o dello stesso richiedente della domanda precedente: verrà emessa una nuova Carta ADI, analogamente a quando si presenta una nuova domanda anche in corso di fruizione delle prime diciotto o delle successive dodici mensilità.
  • Domanda con richiesta di c.d. individualizzazione già fatta nella domanda precedente: verranno emesse delle nuove carte per il richiedente e per tutti i beneficiari maggiorenni del nucleo familiare, seppur ne fossero già in possesso. Le precedenti carte rimarranno comunque valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza della carta, senza necessità di restituzione.
  • Domanda con prima richiesta di c.d. individualizzazione: vengono rilasciate nuove carte per i beneficiari maggiorenni o con responsabilità genitoriale e le quote vengono suddivise tra di loro.
  • Domanda senza più la richiesta di c.d. individualizzazione, fatta nella domanda precedente: viene rilasciata una nuova carta al richiedente. Le carte già emesse rimangono valide fino a esaurimento del saldo o scadenza della carta e in ogni caso non devono essere restituite.

Per rivere assistenza sull’invio e sulla gestione della tua istanza, puoi rivolgerti agli uffici del Patronato EPAS.