Campagna di verifica reddituale INPS anno 2021: revoca definitiva della quattordicesima e dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro
da "REDAZIONE EPAS" del 04/08/2026
La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.
In particolare tale prestazione spetta ai pensionati: titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; di almeno 64 anni; con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (dal 2017). Diversamente, tale trattamento non spetta ai titolari di soli trattamenti assistenziali, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti e sono escluse anche, ad esempio, le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come gli assegni di esodo e APE Sociale.
L’importo aggiuntivo, invece, è un’erogazione supplementare alla pensione pari a 154,94 euro. Tale prestazione è stata introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) ed è riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione: dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili); delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda; dei trattamenti non aventi natura di pensione.
Il riconoscimento di entrambe le prestazioni è in ogni caso collegato al rispetto di precisi limiti reddituali personali e coniugali (per l’importo aggiuntivo) che vengono stabiliti annualmente dalla legge e resi noti dall’INPS con proprie circolari. Pertanto l’Istituto, ai fini della verifica del diritto alle prestazioni collegate al reddito, avvia specifiche campagne di verifica reddituale delle dichiarazioni presentate dai pensionati interessati.
In particolare, la campagna di verifica reddituale INPS delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2021 si è conclusa il 31 marzo 2024.
In questi casi, la normativa applicata prevede che l’Istituto procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Successivamente, qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la comunicazione reddituale richiesta, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nell’anno di dichiarazione omessa.
Ebbene, la suddetta campagna di verifica è terminata il 31 marzo 2024 e l’Istituto aveva stabilito il termine ultimo fissato alla data del 19 settembre 2025 per inviare la richiesta di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 2007/2008”, con l’avviso che in caso di mancata richiesta, avrebbe proceduto alla revoca definitiva delle prestazioni.
Pertanto, sulla questione in esame, è intervenuta con recente circolare nella quale ha precisato che è stata terminata l’elaborazione definitiva inerente alla revoca della quattordicesima e dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (di cui all’articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000), che erano state riconosciute e corrisposte sulla base dei redditi dell’anno 2021. Infatti, come precisato nel messaggio EPAS n.42/2025, il termine ultimo per presentare la ricostituzione reddituale in relazione alla verifica INPS sui redditi del suddetto anno, era stato stabilito alla data del 19 settembre 2025.
L’istituto ha inoltre rilasciato le seguenti istruzioni operative INPS sul recupero delle somme indebite.
In merito si precisa che l’INPS ha provveduto ad inviare agli interessati apposita comunicazione mediante raccomandata, che ha valore di notifica del provvedimento di revoca e delle modalità di recupero delle somme indebitamente percepite.
Per ricevere maggiori informazioni e una consulenza personalizzata sulla tua posizione individuale, puoi rivolgerti al Patronato EPAS.