NASpI concessa nel caso di dimissioni per giusta causa per le vittime di violenza e atti persecutori
da "REDAZIONE EPAS" del 06/08/2026
Recentemente l’Istituto, con proprio messaggio, è intervenuto fornendo chiarimenti su una questione di particolare rilievo giuridico, specificando che le dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono integrare una fattispecie di giusta causa ai fini dell'accesso alla NASpI.
Infatti, come ampiamente condiviso dalla giurisprudenza costituzionale, le dimissioni per giusta causa di cui all’articolo 2119 del codice civile richiedono la sussistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro e, pertanto, rappresentano una norma elastica, suscettibile di essere integrata da ulteriori fattispecie di comportamento che impediscono di fatto la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In merito, l'INPS si è recentemente confrontata con il Ministero del Lavoro su alcuni casi lavoratrici costrette a richiedere le dimissioni perché vittime di atti persecutori, al fine di tutelare la propria incolumità.
Su tale tema, il Ministero si è pronunciato richiamando anche la sentenza della Cassazione 11051/2015, secondo cui l'incompatibilità con la prosecuzione del rapporto può derivare anche da sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, indipendentemente da un inadempimento del datore di lavoro o di terzi.
Pertanto, è stato confermato che il verificarsi di atti persecutori o violenza di genere, anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente di lavoro, può integrare la situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto richiesta dall'articolo 2119 c.c. Tale riconoscimento, però, non può automatico, in quanto la sola esistenza di episodi di violenza o persecuzione, se del tutto estranei al contesto lavorativo, non è sufficiente.
È, dunque, necessario che ricorrano situazioni fattuali chiare, oggettive e documentate che abbiano le seguenti caratteristiche.
Risulta quindi necessario che le condotte persecutorie impediscano alla lavoratrice o al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza. In tal caso, la cessazione del rapporto non potrà essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso necessitato dalla salvaguardia dell'incolumità personale, idoneo quindi ad integrare la fattispecie di giusta causa delle dimissioni per fatto del terzo, in linea con i principi sanciti dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Pertanto, nei casi in esame, sarà necessario dimostrare il collegamento funzionale fra le violenze subite dal soggetto e l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, attraverso la sussistenza, di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali.
Sul punto in esame è bene chiarire che sia l’INPS che il Ministero del Lavoro pur rilasciando i suddetti chiarimenti, non hanno tuttavia fornito un elenco tassativo della documentazione da allegare alla domanda di NASpI, ai fini dell’accettazione dell’istanza.
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo si può allegare, oltre alla lettera di dimissioni presentata per giusta causa, le prove documentali oggettive degli atti di violenza o persecuzione (es. denunce presentate alle autorità competenti, querela, verbali di intervento delle forze dell'ordine); le certificazioni sanitarie o psicologiche (es. referti del pronto soccorso o certificati medici) che attestano la compromissione dell'equilibrio psicofisico e il nesso di impedimento con la prosecuzione dell'attività lavorativa; eventuale attestazione di presa in carico da parte dei Centri antiviolenza o dei servizi sociali territoriali, utile a comprovare il percorso di protezione intrapreso.
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