Completata la verifica reddituale per i pensionati della Gestione pubblica percettori delle prestazioni collegate al reddito percepite nell’anno 2024
da "REDAZIONE EPAS" del 08/09/2026
L’Istituto ha recentemente comunicato che, in attuazione dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono state termite le attività di verifica reddituale relativa alle prestazioni collegate al reddito, erogate in via provvisoria nell’anno 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con riferimento alla somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) e alla verifica dei limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti (di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Criteri di lavorazione
Le verifiche sono state effettuate sulla base dei redditi diversi da quelli di pensione (considerati in quanto già presenti nel Casellario centrale dei pensionati per gli anni 2023 e 2024) indicati nelle dichiarazioni dei redditi: Modello 730, Certificazione Unica e Redditi Persone Fisiche 2024, riferite ai redditi dell’anno 2023.
I redditi utilizzati per erogare in via anticipata le prestazioni sono stati confrontati con i redditi effettivamente dichiarati, necessari per confermare il diritto alla prestazione e determinarne l’importo corretto.
Istruzioni INPS sulle modalità di recupero del debito
Come noto, in conformità alla normativa vigente, l’INPS verifica ogni anno le situazioni reddituali dei pensionati che possono incidere sul diritto ai trattamenti pensionistici o sul relativo importo. Qualora risultino somme corrisposte in eccedenza, l’Istituto procede al relativo recupero entro l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
In particolare, la verifica in oggetto è stata effettuata utilizzando le informazioni consolidate rese disponibili all’Istituto dall’Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2025 e l’avvio del recupero sarà comunicato agli interessati entro il 31 dicembre 2026.
L’Istituto applicherà le seguenti decorrenze di ripetizione delle somme indebite:
• per la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) nel mese di dicembre 2026;
• per le pensioni ai superstiti nel mese di gennaio 2027.
Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le somme indebitamente percepite, se assoggettate a ritenuta, dovranno essere restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La trattenuta sarà pari a un quinto dell’importo complessivo della pensione, salvaguardando il trattamento minimo, al netto delle ritenute IRPEF. Il recupero potrà inoltre essere effettuato per un massimo di 60 rate.
Se sulla pensione interessata dal debito non sarà possibile effettuare la ripetizione dell’intero importo e il pensionato è titolare anche di un altro trattamento pensionistico diretto a carico della Gestione pubblica, l’importo residuo sarà recuperato automaticamente anche su tale trattamento, mediante Avviso di pagamento pagoPA o, se presente, tramite trattenuta su altra pensione erogata dall’INPS.
Su richiesta degli interessati, sarà comunque possibile modificare il piano di recupero, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti e previa autorizzazione del responsabile della Struttura territoriale.
Comunicazioni dell’Istituto
Il debito e le relative modalità di recupero sono notificati agli interessati mediante comunicazione dedicata, inviata a livello centrale tramite posta elettronica certificata (PEC) per i pensionati per i quali risulti disponibile un indirizzo PEC, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
Entro 30 giorni dalla notifica, il pensionato potrà produrre alla Sede INPS competente ogni documentazione utile all’eventuale rettifica della situazione reddituale accertata dall’Istituto.
A conclusione delle verifiche, comunicherà all’interessato la situazione definitivamente accertata.
Per ricevere assistenza, puoi rivolgerti al Patronato EPAS.