Malattia, sarà pagato anche il giorno precedente alla visita ambulatoriale
da "REDAZIONE EPAS" del 15/09/2026
L’INPS, con recente circolare, ha comunicato che sarà riconosciuto un ampliamento della tutela previdenziale di malattia, al fine di non penalizzare quei malati che talvolta si imbattono nelle difficoltà logistico-organizzative della sanità territoriale. In particolare, questa revisione interpretativa nasce dallo studio di quanto accade nella realtà sociale, caratterizzata dalla trasformazione del sistema sociosanitario italiano.
È stata modificata una delle regole fondamentali relativa al riconoscimento della malattia per i lavoratori dipendenti: in caso di visita ambulatoriale, il diritto all’indennità potrà comunque essere riconosciuto anche per il giorno precedente (a condizione che non si tratti di sabato, domenica o festivo infrasettimanale, nel quale caso bisognerà invece rivolgersi invece alla guardia medica).
Questa evoluzione interpretativa deriva dall’acquisita consapevolezza delle profonde trasformazioni che stanno attraversando il sistema sanitario nazionale, a partire dalla riduzione del numero di medici di medicina generale sul territorio nazionale, dai maggiori carichi di lavoro cui sono sottoposti nonché all’incremento di compiti organizzativi e assistenziali loro affidati.
Infatti, considerando la prassi consolidata di effettuare la programmazione per appuntamento delle visite presso gli ambulatori, al fine di evitare sovraffollamenti, spesso determina l’impossibilità per il lavoratore di recarsi a visita in studio nello stesso giorno di insorgenza dei sintomi che danno luogo all’evento di malattia. La novella disposizione vuole quindi garantire una tutela previdenziale che effettiva anche nell’ipotesi in cui il medico sia impossibilitato a ricevere il suo assistito, o a recarsi entro il giorno successivo al domicilio dell’interessato. Pertanto, per evitare che le tali circostanze di fatto si traducano in una penalizzazione economica o previdenziale per il lavoratore (incidendo sul periodo di "carenza" dei primi 3 giorni, o sulle percentuali di indennizzo, o sui termini di reperibilità per le visite fiscali), l'INPS ha adottato un'interpretazione evolutiva delle norme che regolano le fattispecie in esame.
La previgente regola generale e le eccezioni
Finora, la regola generale prevedeva che il primo giorno dell’evento di malattia venisse computato dalla data di rilascio della certificazione medica, e la relativa indennità veniva di conseguenza “corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato […]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell’11 giugno 1963 lettera C)”, come previsto dal Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963.
Vi era un’eccezione alla regola che riguardava esclusivamente le visite domiciliari: poteva essere riconosciuto, come primo giorno di malattia anche il giorno immediatamente precedente alla visita effettuata a casa del lavoratore. Nel certificato del medico sarebbe stato indicato il giorno precedente alla voce «Dichiara di essere ammalato dal...».
Il fine era quello di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non potesse essere effettuata nel giorno di chiamata al medico curante, ovvero di insorgenza dei sintomi. Il criterio valeva anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia.
In ogni caso non vi sarebbe stato il riconoscimento del giorno antecedente alla visita medica qualora questo corrispondesse con un giorno festivo infrasettimanale, sabato o domenica, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto ricorrere al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), o se la visita fosse stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Con la Circolare INPS n. 92/2026, si estende la tutela anche nel caso di visita ambulatoriale
Come precedentemente premesso, a decorrere dalla data del 4 settembre 2026 (di pubblicazione della circolare INPS in oggetto), la tutela previdenziale della malattia sarà riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.
Il riconoscimento della malattia per il giorno antecedente alla visita resta soggetto alle limitazioni già previste nel caso di visita domiciliare, ovvero la data indicata nel campo «Dichiara di essere ammalato dal...» non deve essere antecedente di oltre un giorno rispetto alla visita e il giorno precedente non deve cadere di sabato, di domenica o in un festivo infrasettimanale, in quanto in questi casi il lavoratore è tenuto a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).