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Limiti reddituali per le prestazioni d’invalidità civile: la Suprema Corte conferma le istruzioni applicate dall’Istituto

da "REDAZIONE EPAS" del 17/09/2026

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Come noto, per avere il riconoscimento delle prestazioni economiche d’invalidità civile da parte dell’INPS è necessario soddisfare due requisiti fondamentali: quello sanitario (grado d’invalidità riconosciuto dalla Commissione INPS) e quello collegato ai limiti di reddito personali stabiliti dalla legge (che variano in base alla percentuale d’invalidità di cui si è in possesso).

In generale, devono essere tenuti in considerazione tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, escludendo le seguenti categorie:

  • l'importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • l'indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione

Ebbene l’Istituto, a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute dalle strutture territoriali, con il messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023, è intervenuto a parziale modifica del messaggio n. Messaggio 1688/2022, chiarendo le istruzioni operative da applicare per il corretto calcolo dei redditi posseduti dall’interessato e stabilendo la seguente regola: il criterio di computo per il diritto alle prestazioni di invalidità civile si calcola sulla base imponibile ai fini Irpef, ovvero sul reddito complessivo di un individuo al netto degli oneri deducibili, ma al lordo delle ritenute fiscali (imposte).

Quindi, in base a quanto stabilito dall’Istituto su interpretazione della normativa vigente, la base imponibile ai fini IRPEF è data dal reddito complessivo, da cui si sottraggono gli oneri deducibili, ma non le ritenute fiscali.

Tenendo conto della suddetta impostazione, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 24903 pubblicata il 31 agosto 2026, ha confermato sul piano giuridico il criterio stabilito dall’INPS.

La vicenda riguardava infatti una persona alla quale era stata riconosciuta un'invalidità civile del 75%, ma il problema non era nel grado di invalidità, quanto piuttosto sul calcolo del requisito reddituale necessario per ottenere l’assegno mensile di assistenza. L'INPS sosteneva che il reddito dell'interessato, calcolato secondo il criterio fiscale corretto, superasse la soglia prevista. Tuttavia, nel giudizio di merito di grado precedente il Tribunale di Ragusa, aveva utilizzato un criterio più favorevole al cittadino, ritendo possibile considerare il reddito del cittadino anche al netto delle ritenute fiscali, con il risultato che in tal modo lo stesso rimaneva sotto il limite. Tuttavia, l'Istituto ha poi contestato questo criterio e ha portato la questione in Cassazione e la Suprema Corte ha infine accolto la posizione dell'INPS.

Il nodo dell'imponibile IRPEF e la disponibilità effettiva

I giudici di legittimità hanno dunque chiarito che il Tribunale ha errato nel conteggiare il reddito rilevante detraendo anche le ritenute fiscali. Viene così definitivamente superato quell'orientamento giurisprudenziale minoritario che considerava come il “tetto massimo” il reddito "netto" percepito dopo il prelievo fiscale.

Secondo la Cassazione il testo normativo fa riferimento ai “redditi assoggettabili all'imposta” e tale espressione definisce la natura qualitativa del reddito e non il suo ammontare finale netto. L'indice formale stabilito dalla legge per delimitare le situazioni di bisogno meritevoli di sostegno è il reddito imponibile ai fini IRPEF, disciplinato dall'articolo 3 del dpr n. 917/1986 (Tuir) e quest'ultimo è costituito dal reddito complessivo del contribuente sottratti soltanto gli oneri deducibili — come i contributi previdenziali, le spese mediche o l'assegno di mantenimento al coniuge separato — ma non le imposte fiscali.

Pertanto, per i soggetti tra i 18 e i 67 anni che hanno diritto all’assegno mensile di assistenza (con invalidità tra il 74% e il 99%) o alla pensione di inabilità (con invalidità al 100%) nell’anno 2026, si deve tener conto dei seguenti limiti di reddito personale annuo calcolati secondo il criterio descritto:

  • 5.852,21 euro per l’assegno mensile di assistenza;
  • 20.029,55 euro per la pensione di inabilità

Inoltre, in sede di prima liquidazione della prestazione economica, vengono considerati i redditi dell’anno in corso, dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi, invece, si considerano:

  • i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento – se si tratta di redditi da pensione;
  • i redditi percepiti negli anni precedenti – per le altre tipologie di reddito.

Redditi rilevanti per le prestazioni d’invalidità civile

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti da una persona, e il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) individua sei categorie principali che concorrono a formarlo:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • redditi di lavoro autonomo
  • redditi di impresa
  • redditi fondiari
  • redditi di capitale
  • redditi diversi  

Una volta individuato il reddito complessivo, si sottraggono gli oneri deducibili tra cui rientrano:

  • i contributi previdenziali e assistenziali personali;
  • gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato;
  • i contributi versati per il personale domestico;
  • le donazioni a organizzazioni non governative, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa fiscale.

Dopo aver sottratto gli oneri deducibili, qualora presenti, si ottiene il reddito imponibile a cui si applicheranno poi le aliquote IRPEF, ed è proprio parametro che viene preso come riferimento dall’INPS per valutare il rispetto dei limiti annuali stabiliti per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Per ricevere assistenza per la tua pratica puoi rivolgerti alle sedi del Patronato EPAS sul territorio per verificare insieme agli operatori il rispetto dei requisiti reddituali.