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MIUR: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027

da "REDAZIONE EPAS" del 29/09/2026

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente pubblicato la circolare operativa contenente le istruzioni per le cessazioni dal servizio del comparto scuola a far data dal 1° settembre 2027, tenendo conto anche delle disposizioni sugli adeguamenti alla speranza di vita introdotte dalla legge di Bilancio 2026, applicate ai trattamenti pensionistici a cominciare dall’anno 2027.

In particolare, è stato stabilito che:

  • I dirigenti scolastici potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio dalla data del 25 settembre 2026 e fino al 1° marzo 2027. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
  • Tutto il personale del comparto istruzione del “settore scuola”, invece, potrà presentare le domande di cessazione sulla piattaforma POLIS (per dimissioni volontarie dal servizio, istanze di permanenza in servizio o per raggiugere il minimo contributivo) a decorrere dal 25 settembre 2026 fino al 21 ottobre 2026.

Le suddette domande potranno essere formulate avvalendosi delle istanze predisposte sul Portale dedicato e produrranno effetti a partire dal 1° settembre 2027. Inoltre, viene data la facoltà agli interessati di revocare le istanze ritirando, sempre tramite POLIS entro il 21 ottobre 2026, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle 7 istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente e che riguarderanno l’accesso ai seguenti trattamenti pensionistici:

  1. CESSAZIONE ORDINARIE per: pensione di vecchiaia; pensione anticipata ordinaria; pensione di vecchiaia a domanda, ovvero pensione anticipata (per coloro che svolgono attività gravose o attività faticose e pesanti con gli specifici requisiti previsti dalla legge). Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione. Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
  2. ULTERIORI DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER: Quota 100 (maturata entro il 31 dicembre 2021); Quota 102 (maturata entro il 31 dicembre 2022); Quota 103 (maturata entro il 31 dicembre 2023) o Anticipata Flessibile (maturata entro il 31 dicembre 2024 – 2025); Opzione donna (con requisiti al 31 dicembre 2021 – 2022 – 2023 – 2024) fermo restando che le condizioni soggettive - caregiver e invalide - dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

La circolare Ministeriale precisa inoltre che in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “Pensione Anticipata Flessibile” o “Opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Ad ogni modo, nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Il termine del 21 ottobre 2026 dovrà essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere invece presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2026.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo individuale e con esclusivo riferimento alla tipologia di pensione indicata nella domanda di cessazione dal servizio.

Pertanto l’Istituto, fornirà periodicamente al Ministero dell’istruzione e del merito l’esito degli accertamenti, affinché possa essere successivamente comunicato al personale interessato. Tale procedura dovrà concludersi entro il termine ultimo del 21 aprile 2027. Il rispetto di questa scadenza richiede che le posizioni assicurative dei dipendenti siano preventivamente complete e correttamente aggiornate, anche attraverso l’intervento del datore di lavoro. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Successivamente, le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’INPS utilizzando i consueti canali.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale (compresa la categoria attività gravose previste dalla normativa rientrano anche i “professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” - codice ISTAT 2.6.4) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.

Il Ministero ha precisato che per all’accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione la disposizione di legge in base alla quale: “per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno” e, di conseguenza, per coloro che accedono a suddetto trattamento, la pensione non decorrerà necessariamente dall’inizio dell’anno scolastico/accademico.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SU OPZIONE DONNA E APE SOCIALE

Le lavoratrici che hanno presentato tramite POLIS domanda di cessazione dal servizio per Opzione Donna, dopo aver ottenuto esito positivo sulla verifica del diritto a pensione, possono presentare anche la domanda per il riconoscimento dell’APE Sociale, entro il 31 marzo 2027. Qualora l’INPS, al termine delle previste verifiche e delle attività di monitoraggio, riconosca il diritto all’APE Sociale, l’interessata potrà comunicare tempestivamente alla competente sede INPS la rinuncia alla domanda di pensione con Opzione Donna eventualmente già presentata.

ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO LAVORATORI PRECOCI

Con riferimento ai lavoratori precoci, ai fini dell’adeguamento dei requisiti pensionistici con gli incrementi previsti a partire dall’anno 2027, si ricorda che la legge di Bilancio 2026 ha stabilito che: per i lavoratori precoci appartenenti alle categorie indicate alle lettere a), b) e c) del comma 199, l’adeguamento alla speranza di vita si applica e il requisito contributivo per la pensione anticipata è pertanto pari a 41 anni e 1 mese di contributi.

Pertanto, ciò significa che il suddetto adeguamento non riguarderà i lavoratori precoci appartenenti alla categoria relativa allo svolgimento delle attività gravose individuate dalla normativa e, quindi, il requisito contributivo rimarrà pari a 41 anni di contributi (Per le attività gravose si fa riferimento all’Allegato E alla legge n. 232/2016, successivamente integrato dall’Allegato B della legge n. 205/2017).

Per ricevere assistenza nella gestione della rua pratica, puoi rivolgerti al Patronato EPAS.