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La Consulta si pronuncia: illegittimo il limite dei 70 anni per il collocamento a riposo del personale della scuola

da "REDAZIONE EPAS" del 01/10/2026

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La Corte Costituzionale, con recente sentenza n. 125/2026, ha dichiarato illegittimo il limite rigido dei 70 anni per il collocamento a riposo del personale della scuola, dando rilevanza al principio per il quale la permanenza in servizio deve adeguarsi all’aspettativa di vita al fine di garantire i mezzi di sostentamento previsti dalla Costituzione.

Pertanto, secondo la Consulta, il limite dei 70 anni rappresenterebbe una violazione de “diritto ai mezzi adeguati di sostentamento” solennemente garantito dall’articolo 38 della Costituzione. Dunque, l’eventuale età massima di permanenza in servizio non può essere fissata prescindendo dal progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, ma deve necessariamente consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione prima della cessazione effettiva dal servizio.

La questione

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul contenzioso promosso da una dipendente del Ministero dell’Istruzione. La lavoratrice si era opposta al provvedimento con cui l'amministrazione l'aveva collocata a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d’età.

Il comparto scuola, infatti, prevede un limite massimo rigido di permanenza in servizio fissato a 70 anni d’età, secondo quanto disposto dall’articolo 509, comma 3, del Testo Unico sulla scuola (D. Lgs. n. 297/1994). La lavoratrice, una insegnante priva di contribuzione al 31 dicembre 1995 (che rientrava nel cosiddetto contributivo puro), si sarebbe quindi trovata priva di stipendio e contemporaneamente senza i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria, che attualmente richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi e l’applicazione dell’importo soglia (che oggi corrisponde a un valore dell'assegno pari ad 1 volta l'assegno sociale).

Per questa ragione, la donna chiedeva di poter restare in servizio fino a 71 anni: una soglia anagrafica che, nel sistema puramente contributivo, permette di accedere alla pensione di vecchiaia con appena 5 anni di contribuzione minima senza il rispetto di alcun importo soglia.

La decisione della Consulta con l’interpretazione dell'Articolo 38

La Corte Costituzionale ha pienamente accolto le ragioni della dipendente. L’articolo 38 della Costituzione, spiegano i giudici costituzionali, pone un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore ordinario nel disallineare l’età massima di permanenza in servizio nel pubblico impiego rispetto all’età per la pensione.

Già in passato la Corte aveva censurato diverse norme che stabilivano la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro in momenti in cui il dipendente pubblico non avesse ancora maturato il diritto a pensione o, quantomeno, un'altra utilità economica sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Il problema è tornato d'attualità proprio a causa dei continui slittamenti dell'età pensionabile, strutturalmente agganciata agli adeguamenti automatici basati sulle aspettative di vita della popolazione.

Il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinamentali rappresenta infatti una legittima eccezione volta proprio a tutelare l'interesse del lavoratore al conseguimento di una "pensione normale". Fissare barriere rigide non correlate all'evoluzione della speranza di vita finisce per tradursi in una misura irragionevole, "potenzialmente inidonea a conseguire lo scopo" di tutela sociale della persona.

La sentenza, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del Testo Unico della scuola, nella parte in cui – nel prevedere che il personale senza i contributi minimi al compimento dei 65 anni (oggi 67) possa essere trattenuto in servizio – stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre i 70 anni d’età» anziché «non oltre i 70 anni o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita».

Dunque, per tutto il comparto pubblico la decisione rafforza l'orientamento, già in parte recepito da alcune Circolari della Funzione Pubblica, che il rapporto di lavoro deve proseguire sino al raggiungimento del primo diritto utile a pensione che potrebbe anche collocarsi oltre il 70° anno di età anagrafica. 

Il trattenimento in servizio nella Pubblica Amministrazione deve proseguire sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che possono anche estendersi ben oltre il 70° anno. In altri termini al dipendente pubblico non può essere imposto di lasciare il servizio se viene a trovarsi, contemporaneamente, privo sia dello stipendio che del trattamento pensionistico.

Pertanto, sebbene la sentenza n. 125/2026 produca i suoi effetti diretti solo sul caso del personale della scuola, il principio di portata generale in essa contenuto potrebbe in futuro ridefinire i contorni del trattenimento in servizio per tutta la pubblica amministrazione.

Per ricevere assistenza, puoi rivolgerti al Patronato EPAS.