Omissioni contributive e slittamento delle decorrenze delle pensioni dei lavoratori autonomi: l’INPS chiarisce le casistiche interessate
da "REDAZIONE EPAS" del 06/10/2026
L’INPS, con recente circolare, ha comunicato le ulteriori precisazioni operative in merito alla decorrenza da attribuire alle pensioni dei lavoratori autonomi, nel caso in cui successivamente alla domanda di pensione sopravvengano le “regolarizzazioni” di precedenti omissioni relative a periodi determinanti per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico. Infatti, già con la circolare INPS n. 110/2022, l’Istituto aveva chiarito che nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità dei lavoratori autonomi, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell’omissione contributiva. Pertanto, di seguito si illustrano le nuove indicazioni utili fornite dall’INPS per la gestione delle suddette pratiche di pensione.
Fattispecie in cui si applica lo slittamento della decorrenza della pensione
La regola dello slittamento della decorrenza si applica ai lavoratori autonomi che presentano domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità pur non avendo a tale data perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di:
In tali casi, l’Istituto procederà alla respinta della domanda (poiché in quel momento il requisito contributivo non risulta perfezionato), ma su istanza di riesame dell’interessato, la decorrenza del trattamento sarà fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva. Se, invece, l’interessato anticiperà il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda, l’INPS non procederà al rigetto della medesima.
Fattispecie a cui non si applica lo slittamento della decorrenza della pensione
Il criterio di slittamento della decorrenza previsto dalla circolare INPS n. 110/2022, con riferimento alle pensioni anticipate e ai trattamenti pensionistici di invalidità dei lavoratori autonomi, non si applica nei casi di seguito illustrati.
Pertanto, la regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica nei casi in cui la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione, che potrà essere integrata con successiva istanza di ricostituzione contributiva.
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in trattazione non si applica nei casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non è ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda. In tali ipotesi, la domanda di pensione non sarà respinta, ma tenuta in evidenza. Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.
Pertanto, per ottenere la pensione senza slittamenti della decorrenza, il CD/CM può, alternativamente, decidere di:
Dunque, per evitare lo slittamento della decorrenza, per il CD/CM è sufficiente che tutti i pagamenti dovuti siano stati effettuati entro l’ultima scadenza utile prevista per l’anno di riferimento.
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica neanche nel caso in cui al momento della domanda di pensione non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione. In tali casi, come chiarito nel messaggio INPS n. 18904/2012, con riferimento agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, la domanda di pensione non deve essere respinta. La Struttura territoriale INPS, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente tale minimale, può procedere alla liquidazione della pensione in via provvisoria. Qualora, a seguito delle verifiche reddituali effettuate sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, emerga l’obbligo di versare una contribuzione a saldo determinante per il mantenimento del diritto alla pensione, la prosecuzione dell’erogazione del trattamento pensionistico resta subordinata al pagamento dell’importo residuo dovuto. In tal caso la competente area INPS trasmetterà la quantificazione del relativo debito al contribuente interessato o all’Istituto di patronato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R, recante l’indicazione dell’importo da versare per conservare il diritto alla pensione e l’avvertenza che il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione. Nella medesima comunicazione sarà inoltre specificato che il mancato pagamento, entro il termine indicato, del contributo residuo necessario per maturare il diritto alla pensione comporta l’annullamento del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico riconosciuto in via provvisoria, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione, con il recupero delle somme indebitamente erogate. Il medesimo processo sarà attivato dall’INPS nel caso in cui, nei limiti della prescrizione dell’obbligo fiscale/contributivo, vi sia un “accertamento unificato” da parte dell’Agenzia delle Entrate che incida sui contributi dovuti e determinanti per la maturazione del diritto alla pensione (ad esempio, modifica dei contributi dovuti a seguito dell’applicazione di uno studio di settore o di altro accertamento fiscale).
Modalità di liquidazione della pensione dopo la regolarizzazione contributiva
Per “data di regolarizzazione contributiva” deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione. Una volta effettuato il suddetto versamento l’interessato, a cui la domanda di pensione era stata precedentemente respinta per mancanza del requisito contributivo, può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico mediante presentazione di un’istanza di riesame, che consentirà all’INPS di liquidare il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento contributivo determinante per la maturazione del diritto alla pensione. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di pensione, salvo il caso in cui la regolarizzazione contributiva intervenga oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria. Infatti la nuova domanda comporterebbe il riconoscimento del trattamento solo dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza. Infine, l’Istituto precisa che non è necessario presentare ricorso amministrativo. Tuttavia, qualora sia proposto il ricorso amministrativo in luogo dell’istanza di riesame, l’INPS provvederà comunque alla liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva e definisce il ricorso in autotutela.
Se, invece, la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria sarà necessario presentare una nuova domanda di pensione. In tale caso, la decorrenza del trattamento rimarrà ancorata alla nuova domanda, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
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