Previdenza complementare, dal 31 ottobre arriva l’erogazione frazionata: più flessibilità, ma la tassazione parte dal 20%
da "REDAZIONE EPAS" del 13/10/2026
Dal 31 ottobre 2026 la previdenza complementare italiana si arricchisce di una nuova possibilità: l’erogazione frazionata del montante accumulato. Gli iscritti che maturano i requisiti previsti potranno infatti chiedere di ricevere i propri risparmi previdenziali attraverso pagamenti periodici distribuiti su un arco temporale non inferiore a cinque anni, senza dover necessariamente trasformare l’intero capitale in una rendita vitalizia.
La novità è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Legge di Bilancio 2026, che ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005. La decorrenza originariamente prevista per il 1° luglio 2026 è stata successivamente differita al 31 ottobre 2026 per questa specifica modalità di erogazione. Le indicazioni operative sono state definite dalla COVIP con deliberazione del 25 giugno 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2026.
La nuova modalità di pagamento dei fondi pensione consentirà di ricevere il capitale accumulato in rate periodiche per almeno cinque anni, mantenendo investita la parte non ancora liquidata. Un’opportunità per integrare il reddito durante il pensionamento e pianificare il patrimonio familiare, ma da valutare attentamente per il trattamento fiscale e il rischio di investimento.
Si tratta di un cambiamento importante perché amplia le possibilità di gestione dei risparmi accumulati durante la vita lavorativa. L’aderente potrà programmare la liquidazione del proprio capitale, scegliere la durata del piano e organizzare la frequenza delle rate in base alle proprie esigenze.
La maggiore flessibilità, tuttavia, non deve far dimenticare alcuni aspetti essenziali. La prestazione non garantisce un reddito per tutta la vita, il capitale residuo rimane esposto all’andamento degli investimenti e il trattamento fiscale è diverso da quello previsto per le prestazioni pensionistiche ordinarie.
Come funziona la nuova prestazione
L’erogazione frazionata consente di distribuire il montante accumulato nel fondo pensione in più pagamenti, anziché liquidarlo interamente in un’unica soluzione o convertirlo in una rendita vitalizia. La caratteristica principale è che la durata dei pagamenti viene stabilita dall’aderente, nel rispetto del periodo minimo previsto dalla legge, e non dipende direttamente dalla speranza di vita residua.
Questo aspetto distingue la nuova opzione dalla rendita vitalizia tradizionale. Quest’ultima è progettata per garantire un pagamento periodico per tutta la vita del beneficiario, secondo le condizioni contrattuali e i parametri attuariali applicabili. L’erogazione frazionata, invece, prevede un piano di durata determinata: una volta esaurito il capitale destinato alla prestazione, terminano anche i pagamenti.
Il vantaggio consiste nella possibilità di controllare meglio i tempi di utilizzo del patrimonio previdenziale. Chi desidera integrare la pensione pubblica nei primi anni di quiescenza può, per esempio, programmare le rate in funzione delle spese familiari, delle esigenze abitative o di altri obiettivi personali.
Di contro, l’aderente deve considerare il rischio di esaurire le risorse prima della fine della propria vita. La nuova modalità non sostituisce quindi la protezione offerta da una rendita vitalizia, ma introduce un’alternativa per chi attribuisce maggiore importanza alla disponibilità programmata del capitale.
Chi può richiedere l’erogazione frazionata
La nuova prestazione non è automaticamente disponibile per tutti gli iscritti alla previdenza complementare. Occorre verificare sia i requisiti personali sia l’applicabilità della disciplina alla forma pensionistica di appartenenza. In linea generale, l’aderente deve:
È importante precisare che le nuove modalità previste dalla riforma riguardano le forme pensionistiche a contribuzione definita. Pertanto, non sarà accessibile a tutti gli aderenti alla previdenza complementare e quindi, è opportuno rivolgersi preventivamente al proprio fondo per verificare i requisiti, la documentazione necessaria e le opzioni effettivamente disponibili.
Durata e periodicità: come si pianificano le rate
La durata minima dell’erogazione è fissata in cinque anni. La normativa non stabilisce, per questa specifica prestazione, un limite massimo generale: il piano può quindi essere programmato su un periodo più lungo, in funzione delle regole del fondo e delle esigenze dell’aderente. La COVIP ha definito i criteri per la periodicità e il frazionamento del montante, lasciando alle singole forme pensionistiche il compito di disciplinare le modalità operative nei rispettivi regolamenti. La frequenza dei pagamenti deve rispettare i limiti previsti: non può essere inferiore a una rata mensile né superare una rata annuale. In concreto, le opzioni possono comprendere rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali, in base a quanto stabilito dal fondo. Le forme pensionistiche possono inoltre prevedere un importo minimo per ciascuna rata, in modo da evitare un numero eccessivo di pagamenti quando il capitale disponibile è modesto.
La scelta della periodicità ha conseguenze pratiche importanti. Le rate mensili sono generalmente più adatte a chi vuole integrare con regolarità la pensione pubblica; quelle trimestrali o semestrali possono essere utili per affrontare spese ricorrenti ma non mensili; la liquidazione annuale può invece rispondere a esigenze di pianificazione differenti. L’aderente dovrà quindi individuare la soluzione più coerente con il proprio bilancio familiare, ricordando che l’importo delle rate non è necessariamente garantito e costante nel tempo.
Il capitale non ancora liquidato resta investito
Uno degli aspetti più rilevanti dell’erogazione frazionata riguarda la permanenza dell’investimento. Infatti, la richiesta di pagamento non comporta necessariamente il disinvestimento immediato dell’intero montante. Le somme non ancora erogate rimangono investite nella forma pensionistica secondo le modalità previste dalla disciplina e dal regolamento applicabile. Pertanto, il capitale residuo potrà continuare a produrre rendimenti. Tuttavia, non si tratta di un risultato garantito: il valore delle somme ancora da liquidare può aumentare o diminuire in funzione dell’andamento dei mercati finanziari e del comparto d’investimento. Per questo motivo, l’importo delle rate può variare nel corso del piano.
Nei fondi che utilizzano una contabilità per quote, il montante destinato alla prestazione viene ripartito tra le rate previste. A ogni scadenza viene liquidata una determinata quantità di quote e il controvalore monetario dipende dal valore unitario raggiunto alla data di riferimento. In termini semplici, anche quando la quantità di quote da liquidare è prestabilita, il valore effettivo della rata può cambiare.
La fiscalità: aliquota del 20%, riducibile fino al 15%
Il trattamento fiscale rappresenta uno dei principali elementi da considerare prima di scegliere la nuova prestazione. Per le prestazioni pensionistiche complementari ordinarie, la parte imponibile beneficia generalmente di un’aliquota sostitutiva del 15%, riducibile progressivamente fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione. Per l’erogazione frazionata è previsto invece un regime specifico: sulla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di cinque punti percentuali.
Un punto fondamentale è che l’imposta non viene applicata indistintamente all’intero montante. La normativa prevede che siano esclusi dalla base imponibile i redditi già assoggettati a imposta, secondo le regole applicabili alla posizione individuale.
La differenza rispetto al regime ordinario può incidere sulla convenienza economica dell’opzione, soprattutto per chi ha maturato una lunga anzianità di partecipazione e potrebbe beneficiare dell’aliquota minima del 9% sulle prestazioni ordinarie. Pertanto, si tratta di una scelta che non può basarsi esclusivamente sulla comodità delle rate. E’ invece opportuno confrontare il risultato netto delle diverse alternative, richiedendo al fondo una simulazione fiscale personalizzata.
È possibile ricevere una parte del capitale subito e frazionare il resto?
Una delle situazioni più interessanti riguarda chi desidera disporre immediatamente di una parte del montante e distribuire nel tempo la restante somma. La disciplina generale della previdenza complementare consente, nei casi ordinari, di ottenere fino al 50% del montante finale in capitale e di destinare la parte restante a una prestazione pensionistica (esistono solo specifiche eccezioni che possono consentire la liquidazione integrale in capitale, alle condizioni previste dalla legge).
La nuova disciplina permette di abbinare la quota liquidabile in capitale a una delle modalità di prestazione periodica previste. In questo modo, un aderente potrebbe valutare la liquidazione immediata della quota consentita e l’erogazione frazionata del capitale residuo. La convenienza può dipendere sicuramente dalle esigenze personali e dal trattamento fiscale delle singole componenti. Ricevere subito una parte del capitale può essere utile per affrontare spese importanti, mentre distribuire il resto su più anni può favorire una gestione graduale delle risorse.
Prima di decidere, è quindi consigliabile chiedere al fondo un confronto tra le diverse alternative, con indicazione della somma liquidabile in capitale, dell’importo netto delle rate e degli effetti fiscali complessivi.
Il vantaggio successorio: che cosa accade in caso di decesso
L’erogazione frazionata presenta un ulteriore elemento di interesse per la pianificazione patrimoniale e familiare. Nel caso di una rendita vitalizia priva di reversibilità o di altre garanzie contrattuali, il decesso del beneficiario può comportare la cessazione dei pagamenti, senza che il capitale originariamente convertito in rendita venga necessariamente trasferito agli eredi. Con l’erogazione frazionata, invece, il montante non ancora liquidato può essere riscattato dai soggetti designati secondo le regole previste dalla disciplina applicabile. La possibilità di destinare il capitale residuo ai beneficiari consentirà quindi all’aderente di considerare, già al momento della scelta della prestazione, anche gli obiettivi di pianificazione familiare e successoria. Sarà quindi importante indicare correttamente i beneficiari al momento della richiesta e verificare le modalità per aggiornare la designazione nel corso del piano.
Erogazione frazionata o rendita vitalizia: quale scegliere?
La nuova opzione amplia le possibilità a disposizione degli aderenti, ma non rappresenta necessariamente la soluzione più conveniente per tutti!
La rendita vitalizia può risultare più adatta a chi desidera un reddito continuativo per tutta la vita e vuole ridurre il rischio di esaurire il patrimonio durante la vecchiaia. La sua funzione principale è offrire una prestazione periodica vitalizia, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte.
L’erogazione frazionata è invece orientata a chi preferisce programmare il recupero del capitale su un periodo definito, mantenere investita la parte residua e conservare la possibilità che le somme non ancora liquidate siano trasferite ai beneficiari secondo le regole previste.
La decisione dovrebbe tenere conto di almeno quattro fattori:
A questi elementi si aggiunge il confronto fiscale, che può risultare determinante per chi dispone di una lunga anzianità contributiva e previdenziale. È inoltre importante ricordare che la nuova erogazione frazionata è una modalità distinta dalle altre forme di prestazione periodica previste dalla riforma. Le opzioni non sono liberamente intercambiabili e l’eventuale modifica della scelta dopo l’avvio del piano è soggetta alle condizioni stabilite dalla normativa